In GU agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti per start up e PMI innovative
Pubblicata, nella GU n. 261/2024, la L 28 ottobre 2024 n. 162 recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, in vigore dal 22 novembre 2024
Si introduce la definizione di start-up innovativa e di PMI innovativa, richiamando la definizione di esse, rispettivamente contenuta nell’art. 25, co. 2, DL18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L 17 dicembre 2012, n. 221 e nell’art. 4, DL 24 gennaio 2015, n. 3, conv. in L 24 marzo 2015, n. 33.
Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative (art. 2)
Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’art. 29-bis, DL 18 ottobre 2012 n. 179, conv. in L 17 dicembre 2012 n. 221, ovvero dell’art. 4, co. 9-ter, DL 24 gennaio 2015 n. 3, conv. in L 24 marzo 2015, n. 33, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell’art. 17, DLgs 9 luglio 1997 n. 241. Il credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Tale disposizione si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni in commento, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, co. 5, DL 29 novembre 2004, n. 282, conv. in L 27 dicembre 2004 n. 307.
Ulteriori disposizioni per favorire gli investimenti in PMI (art. 3)
Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all’art. 27, DL 19 maggio 2020 n. 34, conv. in L 17 luglio 2020 n. 77, è stato inserito il comma 5-bis specificando che il Patrimonio Destinato possa altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell’art. 34, DLgs 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli artt. 41-bis, 41-ter, 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto di determinate condizioni.
A decorrere dal 22 novembre 2024, è disposta l’abrogazione dell’art. 23 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 febbraio 2021 n. 26, e le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili. L’operatività del patrimonio destinato denominato «Patrimonio Rilancio» prevista dal comma 5-bis dell’art. 27, DL 19 maggio 2020 n. 34, conv. in L 17 luglio 2020 n. 77, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospensivamente condizionata all’adozione e approvazione, ai sensi del co. 6 del medesimo art. 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti riconducibili alla predetta operatività .
Sono state introdotte ulteriori condizioni al fine di poter fruire dell’esenzione della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative e PMI innovative.
Analogamente si esenta da imposizione sui redditi l’insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a OICR residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più piccole e medie imprese innovative. Anche per tale esenzione si richiede che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.
In particolari, sono stati concessi specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in start up e PMI innovative. In particolare, sono esenti da imposizione le plusvalenze (di cui all’art. 67, co. 1, lett. c, c-bis, TUIR), purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati (assoggettati a IRPEF ai sensi dell’art. 5, TUIR, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, ovvero a IRES ai sensi dell’art. 73, co. 1, lett. a, d, TUIR) qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
Al fine di promuovere la ricerca applicata e l’innovazione, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dal 22 novembre 2024, sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all’art. 63, DPR 11 luglio 1980 n. 382, sotto il vincolo di una specifica clausola di invarianza. Il Ministero dell’università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all’Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui progetti e sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui sopra, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e della concorrenza.
Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (art. 5)
Si innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS) a fini definitori e ai fini delle disposizioni che regolano la costituzione di SiS da parte di soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS. A tal fine si interviene sull’art. 35-undecies.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
Approfondimento
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità *****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
Â
Â
Â
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità *****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
Â
Â
Â