L’art. 21, co. 3 del Correttivo ter amplia l’informativa minima obbligatorio che il debitore deve indicare nel piano di concordato preventivo, attraverso l’integrazione del co. 1 dell’art. 87 del CCII.
Tale disposizione, come noto, disciplina il contenuto “minimo – inderogabile” del piano di concordato, prescrivendo al debitore oneri informativi e di disclosure che assumono contorni e contenuti tecnico-aziendalistici, soprattutto nel concordato in continuità aziendale, con conseguenti riflessi anche sulla predisposizione dell’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, prevista dal co. 3 dell’art. 87, a cura del Professionista Indipendente.
Le novità introdotte dal Correttivo
Le modifiche all’art. 87, co. 1 del CCII dispiegano effetti su tutte le fattispecie di piani concordatari ed involgono i seguenti elementi informativi e/o declinativi nel piano:
– la lett. a), recante “l’indicazione del debitore, eventuali parti correlate, attività e passività al momento della presentazione del piano e descrizione della situazione economico-patrimoniale finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori”
Il Correttivo, in particolare,
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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