Come cambia la determinazione del reddito di lavoro autonomo e di impresa con il decreto legislativo di revisione del regime impositivo in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale
È dall’11 ottobre 2024 all’esame delle Commissioni parlamentari competenti lo schema di “decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi“.
Il provvedimento, approvato il 30 aprile 2024 in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale, opera una revisione complessiva del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).
Rimandando per ulteriori approfondimenti al testo e alla relazione illustrativa, facciamo qui una sintesi dettagliata delle novità che riguardano professionisti, lavoratori autonomi e imprese.
Riforma IRPEF/IRES 2025: le novità per professionisti e lavoratori autonomi
L’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, è stato riscritto dall’articolo 5 e suddiviso in più articoli, per una più agevole individuazione della disciplina relativa a ciascun componente di reddito.
L’articolo 5 introduce delle modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo, prevedendo i seguenti interventi:
- si estende il regime della tassazione separata per alcune plusvalenze;
- si introduce il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo;
- si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale del reddito;
- si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a taluni beni ed elementi immateriali;
- si introduce il principio di neutralità fiscale.
Tassazione separata per alcune plusvalenze
La Riforma IRES-IRPEF 2024 estende il regime della tassazione separata ad alcune plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.
L’imposta si applica separatamente ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica o professionale, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta.
Principio di onnicomprensività
Il principio di onnicomprensività diventa il criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo.
Con l’entrata in vigore della Riforma IRES 2025 il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.
Si intende in tal modo superare “la criticità emergente, per i lavoratori autonomi, di dover considerare compensi anche l’ammontare delle spese che contrattualmente sono a carico del committente e che sono da quest’ultimo rimborsate”, dovendosi ritenere che “il contrasto di interessi tra il detto committente e l’artista o il professionista è sufficiente a disincentivare possibili comportamenti evasivi. Ne consegue che tali spese, che non concorreranno alla formazione del reddito, non saranno deducibili per il lavoratore autonomo.”.
Viene così superata l’attuale criticità derivante dall’assoggettamento a ritenuta di somme che, seppure incassate dall’esercente arte o professione, non comportano un incremento del suo reddito imponibile, essendo generalmente prevista la deducibilità integrale delle somme rimborsate analiticamente dal committente.
A fronte del principio di onnicomprensività sancito nel comma 1 dell’articolo 54, il successivo comma 2 prevede l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di:
- contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- riaddebito a altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.
Sempre in materia di determinazione del reddito da lavoro autonomo, la riforma IRPEF/IRES 2025:
- descrive le condizioni necessarie affinché possano concorrere alla formazione del reddito da lavoro autonomo le plusvalenze di beni mobili strumentali e la cessione del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni mobili o immobili strumentali (articolo 54-bis );
- stabilisce che le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettere b) (risarcimenti) e c) (beni destinati ad uso privato), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (articolo 54-ter );
- precisa le condizioni affinché le minusvalenze possano essere considerate deducibili (articolo 54-quater);
- reca la disciplina della deduzione dei beni strumentali nonché dei canoni di locazione finanziaria dei medesimi (articolo 54-quinquies);
- disciplina le quote di ammortamento delle spese relative ad alcuni beni immateriali (articolo 54-sexies);
- disciplina la deducibilità di altre tipologie di spese ( articolo 54-septies);
- reca norme volte a specificare l’ammontare di alcune tipologie di redditi da assimilare fiscalmente a quello di lavoratore autonomo (articolo 54-octies).
Principio di cassa
Quanto al criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo d’imposta, il D.Lgs. di riforma conferma la rilevanza del principio di cassa.
In attuazione del principio direttivo stabilito dalla legge delega, il provvedimento stabilisce che, “in presenza di qualsiasi forma di pagamento, compresa quella tramite bonifico, il criterio di imputazione temporale dei compensi (in base al quale assume rilevanza il momento in cui il compenso è percepito) sia allineato a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente (per il quale rileva il momento in cui la somma è uscita dalla sua disponibilità)”.
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento della percezione del compenso può infatti risultare diverso da quello nel quale è effettuato il pagamento da parte del committente, qualora quest’ultimo non sia regolato in contanti.
In particolare, in caso di pagamento del compenso tramite bonifico bancario la prassi dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. 23 giugno 2010, n. 38/E, par. 3.3) ha precisato che il momento in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità delle somme corrisponde a quello in cui questi riceve l’accredito sul proprio conto corrente. Per il committente che paga il compenso, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di effettuare la ritenuta, rileva invece il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità. Il professionista, peraltro, scomputa la ritenuta subita nel periodo d’imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il reddito.
Qualora il bonifico venga effettuato negli ultimi giorni dell’anno, il momento in cui il compenso si considera percepito da parte del professionista potrebbe pertanto non coincidere con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo in cui il committente deve effettuare la ritenuta e includere quest’ultima nel modello 770.
Al fine di risolvere tale problematica, il secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 54, in attuazione del richiamato criterio di delega, prevede quindi che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo da parte di quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
Resta fermo che, nel caso in cui il compenso non sia soggetto a ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d’imposta in cui è stato percepito secondo l’ordinario criterio di tassazione di cassa.
Principio di neutralità fiscale
Viene introdotto il principio di neutralità fiscale (mancata realizzazione di plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a:
- operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti;
- apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici;
- apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
Operazioni straordinarie concernenti le fattispecie di esercizio associato delle attività professionali
La Riforma 2025 inserisce nel TUIR un nuovo articolo 177-bis diretto a ordinare specificamente e per la prima volta, la disciplina delle operazioni straordinarie e delle trasformazioni concernenti le società costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (società tra professionisti).
La nuova norma, al comma 1, stabilisce che i conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, comunque riferibili all’attività artistica o professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Riforma IRPEF/IRES 2025: le novità per le aziende
In materia di determinazione della base imponibile, a fini IRES, delle società e degli enti commerciali residenti, sono previste misure per la riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali.
È prevista la modifica del trattamento tributario:
- delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
- della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
- delle valutazioni dei crediti e debiti in valuta.
Il testo, inoltre:
- disciplina vari regimi di riallineamento ai fini fiscali, le relative modalità di attuazione e il periodo di efficacia temporale e un ulteriore regime fiscale per il contribuente che non intenda avvalersi del riallineamento ordinario (articolo 11);
- reca nuove norme volte a disciplinare l’istituto opzionale del riallineamento ai fini fiscali dei maggiori valori emersi in seguito all’operazione di conferimento di azienda, attuabile dalla società conferitaria, prevedendo un unico regime di affrancamento dei maggiori valori iscritti emersi nel bilancio di esercizio in esito a operazioni di riorganizzazione fiscalmente neutrali (articolo 12);
- riconosce la possibilità di affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del dieci per cento (articolo 14);
- modifica il regime di riporto delle perdite ai fini della determinazione della base imponibile IRES, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione (articolo 15);
- reca la disciplina inerente al trattamento fiscale applicabile in caso di scissione societaria mediante scorporo (articolo 16);
- modifica la disciplina dei conferimenti con nuove disposizioni in materia di determinazioni di valore, minusvalenze, permute, casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società né aumenta la percentuale di controllo, conferimenti di partecipazioni detenute in società le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati (articolo 17).
Sempre in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, viene introdotta la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta
Riforma IRPEF/IRES 2024: revisione della disciplina dei redditi dei terreni
L’articolo 1 del D.Lgs. apporta le seguenti modifiche al TUIR:
- prescrive l’emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione del reddito dominicale delle culture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati;
- prevede, nella fattispecie sopra descritta, l’utilizzo della tariffa d’estimo provinciale più alta incrementata del 400 per cento per il calcolo del reddito dominicale nelle more dell’emanazione del suddetto decreto ministeriale;
- individua il limite minimo del reddito dominicale per specifiche fattispecie;
- ridefinisce il reddito agrario come composto dal reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile;
- amplia le fattispecie delle attività agricole;
- prevede che con decreto ministeriale si proceda all’individuazione di nuove classi e qualità di coltura dei terreni adeguate agli ultimi sistemi di coltivazione;
- prevede l’esclusione dalla formazione del reddito dei fabbricati degli immobili, non locati, adoperati per compiere attività dirette alla produzione di vegetali;
- prevede che il reddito relativo alla parte eccedente i limiti per le attività dirette alla produzione di vegetali, concorra a formare reddito di impresa e in che termini, specialmente rispetto alla superficie di riferimento;
- definisce il calcolo del reddito derivante dalle attività dirette alla produzione di vegetali oltre il limite di cui al punto precedente.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/riforma-irpef-ires/
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