A seguito del nuovo taglio del tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca centrale europea pari al 3,40% anche INAIL , dopo INPS, adegua i propri tassi di interesse per la rateazione dei premi e la misura delle sanzioni, con applicazione a partire dal 23 ottobre 2024.
L’istituto di assistenza contro gli infortuni ne dà notizia con la circolare 32 del 22 settembre 2024.
In particolare viene stabilito che a decorrere dal 18 settembre scendono al :
- 9,40%, il tasso di interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
- 8,90%, la misura delle sanzioni civili.
La circolare ricorda che NON variano gli interessi per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza ( elenco storico contenuto nell’allegato 2 della circolare).
INAIL Sanzioni civili ordinarie
La circolare ricorda quindi che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto:
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi la misura della sanzione è pari al 8,90%;
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse dell’Eurosistema senza ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, in misura pari al 3,40%.
INAIL Sanzioni civili ridotte
In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione
debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto:
- al pagamento di una sanzione civile pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, purche il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. ovvero 8,90%
- al pagamento della sanzione civile è pari al tasso di interesse dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti, ovvero 10,90% (3,40% +7,5%).
La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Nello specifico:
- in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) ovvero 3,40%;
- in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali quindi 5,40%
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