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Io e mio marito siamo ultra settantenni. Mio marito ha anche gravi problemi di salute. E’ scaduto il contratto di locazione. Possiamo ottenere una proroga in attesa di trovare un’altra sistemazione?
Nel suo caso, cioè nel caso di finita locazione per scadenza del termine stabilito nel contratto, se lei non ha lasciato spontaneamente la casa il proprietario potrà avviare, se non l’ha già fatto, le procedure per lo sfratto rivolgendosi al tribunale competente e ottenendo dal giudice un provvedimento esecutivo per il rilascio (cioè un ordine rivolto al conduttore di lasciare l’immobile nella data stabilita dal giudice).
La legge consente al conduttore di chiedere, durante la procedura di sfratto davanti al giudice (ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge n. 431 del 1998), il differimento (cioè lo spostamento) del termine per lasciare la casa fino ad un massimo di diciotto mesi anche nel caso in cui il conduttore (cioè la persona a cui è intestato il contratto di locazione) abbia più di 65 anni di età oppure nel caso in cui il conduttore, o uno dei componenti della sua famiglia, sia portatore di handicap o malato terminale.
Quindi se la persona a cui il contratto di locazione è intestato è lei oppure suo marito, avete il diritto (considerato che entrambi avete più di 65 anni) di chiedere al giudice di spostare la data in cui dovrete lasciare l’immobile fino ad un massimo di 18 mesi; in ogni caso lo spostamento della data di rilascio, cioè del termine per lasciare la casa, non può essere inferiore a nove mesi (perciò lo spostamento della data per lasciare la casa deciso dal giudice sarà da un minimo di nove mesi ad un massimo di diciotto mesi).
Se invece il proprietario della casa non ha ancora iniziato la procedura di sfratto davanti al tribunale competente, lei può, se vuole, restare nell’immobile pagando una indennità per l’occupazione della casa dopo la scadenza del contratto ed eventualmente, se il proprietario decidesse di chiederlo, il risarcimento dei danni, se effettivamente esistenti, per il mancato immediato abbandono dell’immobile.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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