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Le lavoratrici con una invalidità non inferiore all’80% e contributi anteriori al 1996 possono ottenere la pensione a 55 anni con almeno 20 anni di contributi in base all’articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992. Tali requisiti si adeguano alla speranza di vita aggiornata biennalmente e dal 1.01.2019 al 31.12.2026 sono richiesti 56 anni per le donne, tenendo conto che è prevista una finestra mobile di 12 mesi per la decorrenza della pensione stessa che decorre dal raggiungimento dei requisiti. Il richiedente si deve sottoporre ad una visita medica presso le commissioni sanitarie Inps anche se già in possesso del riconoscimento oltre l’80% quale invalido civile dato che resta un elemento di cui il medico potrà tenere conto, senza tradursi in una automatico riconoscimento dell’accesso a pensione di vecchiaia anticipata. Tale accesso è richiedibile anche dai soggetti già titolari di assegno ordinario di invalidità.
La maternità fuori dal rapporto lavorativo e l’accredito
Il periodo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro può essere oggetti di accredito come contribuzione utile per raggiungere la pensione?
La risposta è affermativa. In favore degli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’Ago (come la gestione dei dipendenti pubblici), i periodi corrispondenti al congedo di maternità al di fuori di un rapporto di lavoro, sono utili ai fini pensionistici se l’assicurata può far valere, al momento della domanda, almeno 5 anni di contributi effettivi versati in costanza di rapporto di lavoro. Per raggiungere tale requisito concorrono tutti i contributi derivanti da attività lavorativa subordinata, ma non è possibile ricorrere alla sommatoria della contribuzione accreditata in corrispondenza di periodi di lavoro subordinato con periodi di contribuzione versata nelle gestioni artigiani/commercianti e coltivatori diretti/mezzadri, per attività autonoma (circolare Inps 61/2003).Per le domande presentate dal 1.05.2010, il requisito può essere perfezionato cumulando periodi assicurativi maturati in altro stato comunitario o convenzionato. L’articolo 2, della legge 244/2007 ha stabilito che la facoltà di accredito e di riscatto dei periodi di maternità spetta a chi, al 27.04.2001, risulti iscritto in servizio e non già titolare di un trattamento pensionistico. Tale facoltà è preclusa a chi al 27.04.2001 sia pensionato, salvo che sia titolare di assegno di invalidità o pensione di invalidità. L’accredito può avvenire solo per periodi non già coperti da altri contributi nelle varie gestioni pensionistiche in cui gli interessati siano titolari di conto assicurativo. La domanda deve essere presentata dall’interessata alla sede Inps competente allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione della data di nascita del bambino e dei dati anagrafici della madre.
Madri e caregiver, i possibili benefici e anticipi esclusivi
Quali sono i benefici pensionistici per le donne che abbiano una pensione integralmente calcolata con il metodo contributivo?
La norma che ha introdotto il sistema contributivo (legge 335/1995) per i destinatari di tale metodo di calcolo (art. 1 c. 40) prevede il riconoscimento di accrediti figurativi senza oneri per periodi assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al 6° anno di età per un bonus di anzianità contributiva pari a 170 giorni per ogni figlio; vi è un accredito di 25 giorni all’anno per un massimo di 2 anni per periodi di assenza dal lavoro per assistenza a figli dal 6° anno di età, al coniuge e al genitore se conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’art. 3 della legge 104/1992 (disabilità). La stessa norma riconosce alle lavoratrici puramente contributive un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio entro il limite massimo di 12 mesi, applicabile anche alla pensione anticipata contributiva a 64 anni. In alternativa al beneficio dell’anticipo, la lavoratrice madre può optare per la determinazione del valore di un trattamento pensionistico incrementato grazie all’utilizzo di un coefficiente di trasformazione superiore (proporzionalmente al numero dei figli).
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