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La Direzione Centrale dell’INPS ha fornito istruzioni ai pensionati, titolari di trattamenti con decorrenza compresa entro l’anno 2023, che sono tenuti all’obbligo della comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2023, entro il 31 ottobre 2024.
1 – Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo
Nel messaggio viene comunicato dall’INPS che sono esclusi dall’obbligo della dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 Dicembre1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia, facendo presente che dal 1° Gennaio 2001 ha stabilito la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- i titolari di pensione di anzianità , in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi.
In merito agli assegni di invalidità , l’Istituto ha ricordato che nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G, Legge 335/1995, le quali continuano ad operare anche nei casi di assegno di invalidità liquidato con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
2 – Pensionati tenuti alla dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2023
L’INPS ha fatto presente che i pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2023, entro il 31 ottobre 2024, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF.
L’Istituto ha poi ricordato e richiamato particolari situazioni, quali:
- le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo ossia un reddito inferiore a €. 6.829,54;
- i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto, tali redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo con la pensione;
- le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione;
- tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.
- i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione;
- le remunerazioni percepite dai sacerdoti non sono assoggettate al regime di divieto di cumulo e sono, pertanto, cumulabili con i trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto in favore degli stessi soggetti, in qualità di ex insegnanti di religione.
3 – Presentazione della dichiarazione – Acquisizione dei redditi dichiararti dai pensionati
Nella comunicazione dell’INPS viene fatto presente che, la dichiarazione reddituale (RED) in esame potrà essere inviata direttamente da parte del pensionato, attraverso i canali dedicati (SPID, CNS, CIE 3.0 o eIDAS), accedendo al servizio on line oppure tramite il patronato EPASA-ITACO fissando appuntamento al numero 0521,227280 oppure scrivendo a parma@epasa-itaco.it.
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