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Segnalazione dell’organo di controllo esteso al revisore legale #finsubito prestito immediato

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Con la pubblicazione del D. Lgs 136/2024 in GU (del 27 09 2024) entra in vigore dal 28 settembre 2024 il correttivo ter del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, CCII (D. lgs 14/2019). 

Tra le novità, la modifica all’art. 25-octies rafforza il ruolo proattivo dell’organo di controllo nel Codice della Crisi estendendolo ai soggetti preposti alla revisione legale. In particolare, l’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni 

  • segnalano, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti degli indizi di precrisi, e 
  • presentano l’istanza di accesso alla composizione negoziata di cui all’articolo 17, CCII, quando ricorrono i presupposti.

Art. 25-octies (previgente) Segnalazione dell’organo di controllo

Art. 25-octies vigente dal 28 09 2024 Segnalazione dell’organo di controllo

1. L’organo di controllo societario segnala, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17. 

La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’articolo 2403 del codice civile.  

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 2. La tempestiva segnalazione all’organo 

amministrativo ai sensi del comma 1 e la 

vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del codice civile.

1. L’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17. 

La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’articolo 2403 del codice civile. 

2. La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del codice civile o dall’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza, delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’organo di controllo. 2-bis. Al solo fine di agevolare la previsione di cui all’articolo 3, comma 3, l’organo di controllo societario e il soggetto incaricato

1) Obblighi di segnalazione art. 25-octies: l’estensione al revisore legale

La novella è contenuta nella prima parte dell’art. 25-octies, per la quale:

  • l’organo di controllo societario (se monocratico, sindaco, se collegiale, collegio sindacale), ove previsto, nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza ex art. 2403, c.c.;
  • il soggetto preposto alla revisione legale (revisore legale o società di revisione) ove previsto, nelle funzioni specifiche previste dal D; Lgs 39/2010 e secondo le responsabilità trattate dai principi di revisione internazionali Isa (Italia);

notificano all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l’emersione anticipata della crisi e dell’insolvenza invitandolo ad intraprendere eventuali azioni correttive; entro 30 gg dalla comunicazione. L’eventuale inerzia dell’organo amministrativo è presupposto per la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata.

2) Obblighi di segnalazione art. 25-octies: gli indizi di precrisi comma 4, art. 3, CCII

Il CCII all’art. 2 definisce lo stato di crisi d’impresa (lett. a)) e dell’insolvenza (lett. b)), e gli obblighi in capo ai soggetti che partecipano alla regolazione della crisi e dell’insolvenza. In particolare, l’art. 3, prevede che l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva (comma 2, art. 3) debba istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, “anche” (oltre a quella di “corretta gestione”) in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

La norma non contiene indicatori di allarme di una crisi in atto, ma dopo aver specificato le finalità degli adeguati assetti (art. 3, co. 3) individua i segnali per prevedere e prevenire la crisi (art. 3, co. 4) al verificarsi dei quali ricorrono i presupposti:

  1.  per l’obbligo di rilevazione degli indizi precrisi in capo all’organo amministrativo (o dell’imprenditore individuale) e 
  2. di segnalazione da parte degli organi di controllo interni ed esterni, ognuno nell’ambito delle funzioni specifiche.

Sono indicatori interni:

  1. l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

Sono indicatori esterni:

le segnalazioni notificate all’organo amministrativo dai creditori qualificati (comma 2. Art. 25-novies):

a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;

b) per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;

c) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, LIPE, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000

d) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

3) Obblighi di segnalazione art. 25-octies: il carattere di tempestività

La segnalazione dell’organo di controllo deve essere trasmessa per iscritto all’organo amministrativo con mezzi che ne assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contenere un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

La novella del correttivo ter definisce il carattere di tempestività (non individuato nel previgente testo) nel termine temporale di sessanta giorni dalla conoscenza degli indizi di precrisi.

La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c. e art. 15, D. Lgs 39/2010.

4) Obblighi di segnalazione art. 25-octies: le specifiche funzioni dell’organo di controllo societario

Quanto alle specifiche funzioni, pesa sull’organo di controllo interno il dovere di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 c.c., che si estrinseca su tre livelli: 

Consulenza fiscale

Consulenza del lavoro

  1. la vigilanza sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento degli assetti organizzativi finalizzati alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale. Il recente e maggioritario orientamento giurisprudenziale è concorde nel ritenere che la violazione dell’obbligo di istituire assetti organizzativi adeguati è qualificabile in termini di “grave irregolarità nella gestione” ai sensi dell’art. 2409 c.c., per cui il collegio sindacale può quindi presentare denuncia al Tribunale.
  2. Sotto il profilo della corretta gestione dell’impresa, l’organo di controllo è tenuto a verificare che l’assetto sia stato definito sulla base di un’adeguata individuazione dei rischi da presidiare e delle misure che comportano, al fine di evitare che la gestione dell’impresa prosegua senza un’adeguata percezione dei sintomi di squilibrio. Coerentemente il Codice della crisi ha rafforzato la vigilanza sul rispetto dei criteri di corretta amministrazione delle situazioni di difficoltà economica dell’impresa laddove la norma dispone l’obbligo specifico di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per accedere alla procedura di composizione negoziata.
  3.  Il Codice della crisi ha esteso il potere-dovere di vigilanza dell’organo di controllo a seconda dei diversi stadi di difficoltà dell’impresa attribuendo, all’organo di controllo, la legittimazione a richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale nelle ipotesi di insolvenza conclamata.

5) Obblighi di segnalazione art. 25-octies: le specifiche funzioni del soggetto preposto alla revisione legale

Il soggetto preposto alla revisione legale dell’impresa e all’espressione del giudizio sul bilancio d’esercizio (revisore, o società di revisione, o sindaco che svolge la funzione di revisore) nelle funzioni specifiche del D.lgs. 39/2010, è responsabile dell’attività di controllo e verifica della continuità aziendale e del sistema di controllo interno, in conformità ai principi di revisione internazionali ISA (Italia). In particolare: 

  1. il principio di revisione ISA (Italia) 570, tratta delle responsabilità del revisore di verificare attraverso le attestazioni prodotte dalla direzione aziendale, (e dal management), il presupposto della continuità aziendale ai fini della redazione del bilancio. Il presupposto è verificato se l’impresa è in grado di continuare a svolgere la propria attività come entità in funzionamento. Il principio elenca e descrive gli eventi e circostanze che possono far sorgere dubbi sul presupposto del going concern, anche con riferimento alle imprese di dimensioni minori, ed elenca dettagliatamente gli indicatori finanziari, gestionali e di altra natura dai quali dedurre l’esistenza o meno di incertezze significative; 
  2. il principio di revisione ISA (Italia) 315, tratta della responsabilità del revisore nell’individuazione e valutazione dei rischi di bilancio attraverso la comprensione del contesto dell’impresa e del sistema di controllo interno, SCI. Con riferimento a quest’ultimo il revisore deve valutare se il sistema configurato, secondo il principio di scalabilità ( rispetto alle dimensioni e complessità dell’impresa o dell’ente) messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione e da altro personale dell’ente, è adeguato alla finalità di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi istituzionali con riferimento all’attendibilità dell’informativa finanziaria, all’efficacia e all’efficienza delle attività ed alla conformità alle norme e ai regolamenti applicabili, attraverso cinque componenti correlate:  
    • l’ambiente di controllo;  
    • il processo adottato dall’impresa per la valutazione del rischio;   
    • il processo adottato dall’impresa per monitorare il sistema di controllo interno;  
    • il sistema informativo e la comunicazione; 
    • le attività di controllo.



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