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Clausola penale nel contratto di locazione, le regole per l’imposta di registro — idealista/news #finsubito prestito immediato

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Il tema relativo all’applicazione dell’imposta di registro ad un contratto di locazione contenente disposizioni relative ad una clausola penale è stato di recente affrontato dall’Agenzia delle Entrate. Rispondendo al quesito presentato con apposita istanza di interpello, è stato sottolineato che la disposizione prevista dal contratto in caso di inadempimento è accessoria al negozio principale, non ha valore autonomo anche se innescata solo al verificarsi di determinate condizioni. Ma vediamo quanto chiarito in merito alla tassazione per il Registro.

Con la risposta n. 185 pubblicata il 18 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la clausola penale inserita nel contratto di locazione ha una funzione puramente accessoria e non autonoma rispetto al negozio principale. In sede di registrazione dell’atto, quindi, in linea generale, deve essere applicata la tassazione della disposizione soggetta all’imposizione più alta tra quella relativa al contratto e quella relativa alla clausola penale stessa. È stato inoltre precisato che per valutare la disposizione più onerosa, alla clausola penale si applica la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva, per cui è previsto il pagamento del Registro in misura fissa (200 euro).

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la clausola penale è disciplinata dagli articoli 1382 e seguenti del codice civile. In particolare, l’articolo 1382 del codice civile stabilisce: “La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”.

In base alla predetta disposizione normativa, la clausola penale ha la finalità di predeterminare il valore del risarcimento del danno in caso di ritardo o di inadempimento della prestazione dedotta nel contratto, esonerando il creditore dall’onere di provarne l’entità. L’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che, ai fini fiscali, il pagamento che consegue, in caso di inadempimento, dalla clausola è escluso dalla base imponibile Iva e assoggettato ad imposta di registro.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi aggiunto che, ai fini dell’imposta di registro della clausola penale inserita in un contratto di locazione, bisogna considerare le previsioni dettate dall’articolo 21 del TUR (“Atti che contengono più disposizioni”), secondo cui:

  • “Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto” (comma 1);
  • “Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa” (comma 2).

Con la sentenza 7 febbraio 2024, n. 3466, la Cassazione ha chiarito che l’espressione “disposizioni”, utilizzata dalla norma, deve essere intesa nel senso di “disposizioni negoziali”, ognuna contraddistinta da una autonoma causa negoziale, e non di pattuizioni o clausole concernenti un unico negozio giuridico. Si è espressa in tal senso anche la circolare 29 maggio 2013, n. 18/E, secondo cui “per ‘disposizione’ si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sé compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali”.

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L’Agenzia delle Entrate ha poi spiegato che l’applicazione del comma 1 o del comma 2 dell’articolo 21 del TUR è correlata alla distinzione fra “atto collegato” e “atto complesso”, nel dettaglio:

  • l’“atto collegato”, in cui ciascuna disposizione negoziale è retta da un’autonoma causa economico­giuridica, ancorché funzionalmente connessa alla causa complessiva dell’operazione, è soggetto a imposizione ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del TUR, come se ogni singola disposizione fosse un atto distinto;
  • diversamente, l’“atto complesso”, le cui disposizioni sono rette da un’unica causa economico-giuridica, derivando necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre, è soggetto a un’unica tassazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del TUR, come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3466 del 2024, nel pronunciarsi sul trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro della clausola penale contenuta in un contratto di locazione, ha ritenuto che “ai fini di cui all’art. 21 d.P.R. 131/86, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata”.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la Corte di Cassazione è pervenuta a tali conclusioni puntualizzando che “la funzione coercitiva e di predeterminazione del danno della clausola penale ne implica la sua necessaria accessorietà (ex multis: Cass., sez. III civ., 26 settembre 2006, n. 18779: “Stante la natura accessoria della clausola penale rispetto al contratto che la prevede, l’obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all’obbligazione principale; ne consegue che, se il debitore è liberato dall’obbligo di adempimento della prestazione per prescrizione del diritto del creditore a riceverla, quest’ultimo perde anche il diritto alla prestazione risarcitoria prevista in caso di mancato adempimento del predetto obbligo”)”.

La Corte di Cassazione ha poi precisato che “la clausola penale ha […] secondo la previsione codicistica, lo scopo di sostenere l’esatto, reciproco, tempestivo adempimento delle obbligazioni ‘principali’, intendendosi per tali quelle assunte con il contratto cui accede; essa non ha quindi una causa ‘propria’ e distinta (cosa che invece potrebbe accadere in diverse ipotesi, pur segnate da accessorietà, come quella di garanzia), ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca di quella del contratto nel quale è contenuta; dovendosi desumere pertanto che più che discendere dall’inadempimento dell’obbligazione assunta contrattualmente, la clausola penale si attiva sin dalla conclusione del contratto in funzione dipendente dall’obbligazione contrattuale.

Le clausole penali non possono sopravvivere autonomamente rispetto al contratto e ad esse deve applicarsi la disciplina generale dell’oggetto del contratto (v. Cass. Dell’08/10/2020, n. 21713, in motiv.), tenuto conto che trovano la loro fonte e radice nella medesima causa del contratto rispetto alla quale hanno effetto ancillare. Esse attengono dunque, per loro inscindibile funzione ed ‘intrinseca natura’ (ed in ciò palesano la loro essenza, appunto, di ‘clausole’ regolamentari di una prestazione più che di ‘disposizioni’ negoziali) all’unitaria disciplina del contratto al quale accedono; venendo per il resto a prestabilire e specificare una prestazione ovvero un obbligo, quello risarcitorio, altrimenti regolato direttamente dalla legge”.

Secondo la Cassazione, dunque, la funzione della clausola in esame, desumibile dal dettato normativo degli articoli 1382 e seguenti del codice civile, non può ritenersi eterogenea rispetto all’obbligazione derivante dal contratto di locazione cui accede, “perché sul piano giuridico, l’obbligazione insorgente dalla clausola penale, sebbene si attivi conseguentemente all’inadempimento dell’obbligazione, non si pone come causa diversa dall’obbligazione principale, alla luce della funzione ripristinatoria e deterrente-­coercitiva rispetto all’adempimento sua propria, dunque finalizzata a disincentivare e ‘riparare’ l’inadempimento, oltre che introdotta dal legislatore come elemento contrattuale volto a ridurre la conflittualità in caso di inadempienza, tutelando anche in ciò, ab initio, la parte adempiente. È dunque la stessa disposizione di legge che correla gli effetti della clausola penale all’inadempimento contrattuale, con la conseguenza che, assumendo appunto la clausola penale una funzione puramente accessoria e non autonoma ­ come confermato da Cass. del 26.09.2005, n. 18779 ­ rispetto al contratto che la prevede, l’obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all’obbligazione principale […]”.

Alla luce di queste considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, in linea generale, si ritiene, che in sede di registrazione del contratto di locazione, contenente una clausola penale, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del TUR, sia applicata la tassazione della disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa, tra la disposizione afferente al contratto e quella relativa alla clausola penale stessa.

Come precisato dalla risoluzione 16 luglio 2004, n. 91/E, ai fini della valutazione della disposizione più onerosa di cui all’articolo 21, comma 2, del TUR, alla clausola penale si applica la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva, di cui all’articolo 27 del TUR, secondo cui “gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa” (ovvero 200 euro). Questo perché la clausola penale non opera diversamente da una condizione sospensiva: gli effetti di quest’ultima sono ricollegati al verificarsi di un evento successivo alla registrazione del contratto (quello, futuro ed incerto, dedotto in condizione ovvero l’eventuale ritardo/inadempimento se si tratta di clausola penale).

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L’Agenzia delle Entrate ha infine precisato che il verificarsi degli eventi che fanno sorgere l’obbligazione (tardività/inadempimento) e, quindi, l’ulteriore liquidazione d’imposta “devono essere denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono”, ai sensi dell’articolo 19 del TUR. 



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