Dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore i nuovi importi dei contributi per la Cassa di assistenza sanitaria Qu.A.S., destinata ai quadri impiegati in vari settori, come il commercio, la distribuzione e i servizi, il turismo e la vigilanza privata. Gli aggiornamenti, previsti nei rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), includono aumenti significativi che interesseranno sia i datori di lavoro che i lavoratori.
Incremento contributivo per il 2025 e 2026
Gli accordi recenti stabiliscono un incremento di 20 euro nel contributo a carico del datore di lavoro dal 1° gennaio 2025, seguito da un ulteriore aumento di altri 20 euro dal 1° gennaio 2026.
Per l’anno 2025, il contributo annuale pro capite verrà ripartito in base ai seguenti importi:
- Settori del terziario, distribuzione, servizi e turismo:
- Contributo a carico dell’azienda: 370 euro per i quadri del settore terziario e 360 euro per quelli del settore turismo.
- Contributo a carico del quadro: 56 euro per il settore terziario e 50 euro per il turismo, importi che restano invariati rispetto agli anni precedenti.
- Quota costitutivaari a 340 euro, versata una tantum dall’azienda per ogni quadro di prima iscrizione alla Cassa Qu.A.S., con l’obbligo di pagamento interamente a carico dell’azienda.
Per il contributo annuale relativo al 2024, gli importi si attestano rispettivamente su 350 euro a carico dell’azienda per il terziario e 340 euro per il turismo, mentre le quote a carico del quadro sono identiche a quelle del 2025.
Modalità di frazionamento e scadenze
Nel caso di assunzioni o nomine in corso d’anno, le aziende possono usufruire di una modalità di frazionamento del contributo annuale proporzionale alla data di nomina. A esempio, per un quadro assunto tra il 1° e il 15 gennaio, il contributo intero verrà versato, mentre se la nomina avviene verso la fine dell’anno, il contributo aziendale si riduce proporzionalmente fino a zero, restando però invariata la quota a carico del quadro.
Le scadenze di pagamento, differenziate per modalità, sono:
- F24: entro il 16 del mese successivo alla nomina o assunzione.
- MAV o bonifico bancario: entro il mese in cui è avvenuta la nomina o l’assunzione del quadro.
Queste nuove disposizioni rispondono alla necessità di aggiornare gli importi contributivi per la Cassa Qu.A.S. e garantire una copertura sanitaria adeguata e continuativa per i quadri, a prescindere dal momento dell’anno in cui siano stati assunti.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui