In linea con quanto già previsto dall’INPS, anche l’INAIL ha dato atto della riduzione, operata dalla Banca Centrale Europea, al 3,40% del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP).
Tale variazione riguarda:
Pertanto, l’INAIL comunica i nuovi tassi da applicare a seguito di tale modifica.
Rateizzazione dei debiti per premi assicurativi e accessori: cosa cambia
Dal 23 ottobre 2024, il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori prevede l’applicazione di un tasso di interesse minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento pari a quello applicabile alle principali operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema, vigente al momento della presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti.
Dunque, i piani di ammortamento che riguardano le istanze di rateizzazione presentate a decorrere dal 23 ottobre 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse del 9,40%.
Si precisa che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Le sanzioni civili
In linea con la decisione della Banca Centrale Europea – che ha stabilito che dalla riduzione del tasso di interesse derivi la variazione della misura delle sanzioni civili – nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (art. 116, c. 8 lett. a), L. 388/2000) la sanzione civile, a decorrere dal 23 ottobre 2024, è pari al 8,90% in ragione d’anno, maggiorato di 5,5 punti.
Al fine di favorire l’adempimento, se il contribuente/datore di lavoro effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la misura della sanzione è pari al 3,40%.
Nelle ipotesi di evasione (art. 116, c. 8 lett. b), L. 388/2000) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Nel caso di ravvedimento operoso (art. 116, c. 8 lett. b), L. 388/2000), se la denuncia della situazione debitoria viene effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi:
– il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurostat, maggiorato di 5,5 punti purché il pagamento venga effettuato, in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla rinuncia. In questo caso, la misura della sanzione è pari al 8,90% in ragione d’anno (tasso del 3,40% maggiorato di 5,5 punti)
– se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,90% in ragione d’anno (tasso del 3,40% maggiorato di 7,5%).
In ogni caso, l’INAIL chiarisce che la sanzione civile non può mai essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
In caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, purché siano pagati contributi e spese.
Nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Nelle ipotesi di evasione, invece, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti percentuali.
Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d’anno), a decorrere dal 23 ottobre 2024, ai fini della riduzione delle sanzioni in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 3,40%, mentre in caso di evasione si applica il tasso del 5,40%.
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