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Incentivi tecnici, occorre il contratto #finsubito prestito immediato – richiedi informazioni –


Le recenti modifiche al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 paragrafo 5.2, forniscono indirettamente ulteriori argomentazioni per ribadire che l’atto col quale definire i criteri per attribuire gli incentivi tecnici è soltanto e solo il contratto decentrato e il regolamento non solo non occorre, ma è illegittimo.

Queste le novità del principio contabile: “Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L’impegno a valere degli stanziamenti riguardanti i lavori, servizi e forniture formalmente destinati alle funzioni tecniche ai sensi del richiamato art. 45, comma 3 e seguenti è registrato a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell’esercizio cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all’esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, con contestuale accertamento dell’entrata di pari importo al titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale. La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata, con imputazione agli esercizi di esigibilità dell’obbligazione nei confronti dei dipendenti, anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti tali spese, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di entrata sopra indicato, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal richiamato art. 45, comma 5, destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e alle altre finalità previste dai successivi commi 6 e 7 che, a seguito della formale destinazione delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto del richiamato art. 45, comma 2 e seguenti”.

Ovviamente, si tratta solo dell’ennesima argomentazione, che si aggiunge alle molte altre, tra le quali:

  1. la cancellazione di qualsiasi riferimento al “regolamento” nell’articolo 45 del d.lgs 36/2023 (il regolamento, invece, era espressamente citato nelle precedenti norme, da ultimo l’articolo 113 del d.lgs 50/2016, abolito);
  2. la disciplina delle fonti del rapporto di lavoro, contenuta nelle seguenti norme del d.lgs 165/2001:
    1. articolo 2, commi 2 e 3: “2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.
      3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’articolo 45, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva
      ;
    1. articolo 40, comma 1: “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
  3. le seguenti disposizioni del Ccnl 16.11.2022, del comparto Funzioni locali:
    1. articolo 7, comma 4, lettera a): “Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo”;
    1. articolo 80, comma 2, lettera g), ai sensi del quale “Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: … compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter del CCNL 21.05.2018”;
    1. articolo 7, comma 4, lettera g), che assegna alla contrattazione decentrata “i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva”;
  4. L’articolo 1, comma 4, del d.lgs 36/2023: “Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per: … b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.

Mentre moltissimi, come si nota, sono i precetti necessariamente conducenti a concludere che unica fonte di determinazione dei criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche è il contratto decentrato, inesistenti sono gli appigli per affermare il contrario, se non affermazioni apodittiche come “non può non esservi un atto unilaterale”, che non solo contrastano visibilmente con l’ordinamento positivo, ma si pongono in una prospettiva che all’interprete non è consentita, di diritto “creativo”. Una creazione che, in quanto opposta alle regole vigenti, conduce a conclusioni erronee ed applicazioni illegittime.

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