Una domanda ricorrente è, però, la seguente: il lavoratore beneficiario del permesso legge 104 è obbligato a prestare assistenza proprio nell’orario in cui avrebbe dovuto essere in ufficio o in turno? A chiarirlo sono state varie sentenze, posto che si tratta di argomenti che, con frequenza, accendono dispute giudiziarie tra le parti del contratto di lavoro.
A rilevare primariamente sono le pronunce della Corte di Cassazione; in particolare, nell’ordinanza n. 26514 del 2024, questo giudice ha rimarcato che:
D’altronde, lo scopo dei permessi retribuiti legge 104 va inteso in senso ampio. Il lavoratore dovrà occuparsi di chi ha acclarati problemi di salute, ma – al contempo – dovrà avere spazio per organizzare al meglio la propria vita privata, conciliando con più facilità gli impegni di caregiver con quelli lavorativi e personali.
Non a caso, i giudici hanno affermato che l’assistenza può includere anche attività indirette, come lo svolgimento di pratiche burocratiche, il ritiro di medicinali, l’acquisto di generi alimentari per il disabile e lo svolgimento di attività domestiche.
Ricapitolando, nell’ambito dei tre giorni mensili di permesso 104 retribuito, il dipendente potrà organizzare la giornata riservando ampie “finestre orarie” alla cura del familiare invalido, ma senza alcun obbligo di parallelismo tra queste ore e quelle in cui avrebbe altrimenti lavorato. Ecco perché non può sorprendere che la Corte di Cassazione abbia stabilito l’assenza di abusi legge 104 nel comportamento del dipendente che, nelle ore dei permessi, svolge anche attività personali, come lo shopping presso attività commerciali.
Nella citata ordinanza n. 26514 di quest’anno, la Cassazione ha così accolto il ricorso di un dipendente che aveva impugnato il licenziamento disciplinare, sottolineando che la legge 104:
Piuttosto, ciò che rileva ai fini dell’uso legittimo dei permessi 104 è la presenza del nesso di causalità tra il godimento dell’agevolazione e l’effettiva assistenza all’invalido. Concludendo, se da un lato l’attività di accudimento deve essere prevalente nel corso della giornata e l’assenza dal lavoro deve essere funzionale all’assistenza stessa, dall’altro le ore di cura del disabile non debbono per forza coincidere con l’orario di lavoro. E l’attività di cura diretta potrà essere frazionata e distribuita nel corso della giornata.
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