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In caso di rimborso anticipato del mutuo, il consumatore ha il diritto di recuperare una parte della commissione pagata per la concessione del credito a meno che l’istituto non l’abbia informato che la commissione è indipendente dalla durata del contratto. Lo ha chiarito la Corte Ue, sentenza nella causa C-76/22 (Santander Bank Polska), aggiungendo che la regola del rimborso si applica anche quando il consumatore, al momento della conclusione del contratto di credito, ha pagato la commissione una tantum.
Il caso – Una consumatrice Polacca aveva sottoscritto un credito ipotecario della durata di 360 mesi, pagando al momento della firma una commissione compresa nel costo totale del mutuo. Diciannove mesi più tardi, la donna ha rimborsato l’intero credito e ha chiesto alla banca di restituirle la parte della commissione corrispondente alla durata residua del contratto, ossia 341 mesi.
A seguito del rigetto del reclamo da parte della banca, la consumatrice ha adito il giudice che, nutrendo dei dubbi sull’interpretazione della direttiva sui contratti di credito immobiliare sottoscritti dai consumatori, si è rivolto alla Corte di giustizia. In particolare, la questione posta è: se in caso di rimborso anticipato di un credito ipotecario, la commissione connessa alla concessione del mutuo debba essere parzialmente rimborsata. Nel rinviare il caso, il giudice ha sottolineato che la banca non ha indicato al consumatore se i costi fossero “oggettivamente connessi alla durata del contratto di credito”.
La motivazione – I giudici di Lussemburgo per prima cosa ricordano che il creditore di un credito immobiliare deve fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla ripartizione dei costi, in funzione del loro carattere ricorrente o meno. E che in assenza di informazioni che consentano di stabilire se i costi dipendano o meno dalla durata del contratto, essi devono essere considerati come tali e devono poter formare oggetto, in caso di rimborso anticipato, di una riduzione.
Così, tornando al caso specifico, non risulta che la banca abbia fornito alla consumatrice questo genere di informazioni per quanto riguarda la commissione. E allora, il giudice nazionale deve ritenere che anche tale commissione è coperta dal diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito. Infatti, secondo la Corte, il consumatore non può essere penalizzato dalla mancanza di informazioni che il creditore è obbligato a fornirgli.
Inoltre, precisa la decisione, il fatto che un costo sia stato pagato dal consumatore una tantum al momento della conclusione del contratto non significa necessariamente che tale costo sia indipendente dalla durata del contratto e, pertanto, che non possa essere restituito parzialmente.
La Corte osserva altresì che il diritto dell’Unione non impone un metodo di calcolo specifico per determinare l’importo della riduzione del costo totale del credito. Spetta al giudice nazionale pronunciarsi su questo punto utilizzando un metodo che garantisca un’elevata protezione dei consumatori.
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