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Fine della convivenza: che succede se un partner cede la propria parte di casa all’ex fidanzato? Il fisco può chiedere rimborsi?
Una nostra lettrice, dopo la separazione col fidanzato, ha ceduto a quest’ultimo la propria quota della casa che i due avevano acquistato durante la convivenza. La ragazza, a seguito di ciò, non ha più acquistato un altro immobile dove vivere. Pertanto ci chiede se, in una situazione del genere, il fisco potrebbe chiederle il rimborso delle imposte risparmiate in sede dell’originario atto notarile. Vediamo dunque come funzionano le agevolazioni prima casa e la cessione della quota al convivente.
Quando si decade dal bonus prima casa?
Chi acquista un immobile usufruendo delle agevolazioni fiscali sulla prima casa ha l’obbligo di non cambiare la residenza dal Comune ove si trova l’immobile prima di 18 mesi dal rogito e non vendere il bene prima di cinque anni. In caso contrario, per evitare di subire il recupero coattivo delle imposte dovute al fisco, maggiorate del 30% a titolo di sanzioni, deve optare per una delle seguenti soluzioni:
- acquistare, entro un anno, un nuovo immobile avente tutti i requisiti della “prima casa” (deve quindi essere un’abitazione adibita a civile dimora, non di lusso, situata nel Comune di residenza del contribuente o nel luogo ove questi lavora);
- oppure rinunciare alle agevolazioni fiscali comunicandolo all’Agenzia delle Entrate e versando la differenza delle imposte che avrebbe dovuto altrimenti corrispondere, in via ordinaria, al momento dell’acquisto. In tal modo si evitano quantomeno le sanzioni.
Separazione: si può cedere la propria quota all’ex?
Quanto appena detto trova un’eccezione nel caso di accordi di separazione o divorzio tra coniugi. Secondo infatti la Cassazione, in tali ipotesi, l’eventuale intestazione della casa o di una quota di essa all’ex marito o all’ex moglie non configura una vera e propria cessione ma piuttosto un’attuazione degli accordi post-matrimoniali. Pertanto ben è possibile, nell’ambito di una procedura di separazione o un divorzio consensuale, rinunciare alla proprietà della casa acquistata con le agevolazioni fiscali senza doverne acquistare subito un’altra e, nello stesso tempo, senza subire richieste di rimborso da parte del fisco.
Rinuncia alla quota della casa in favore dell’ex convivente e perdita dei benefici fiscali
Con la sentenza n. 20956/2022, la Cassazione si è espressa invece sulla possibilità di cedere la proprietà (o quota di essa) all’ex convivente senza incadere nella perdita del bonus prima casa. Ebbene, secondo la Corte, il regime di favore che abbiamo appena visto per le coppie sposate non vale invece per quelle di fatto.
Il convivente quindi che, al termine della relazione, voglia cedere all’altro la propria quota di casa acquistata con i benefici fiscali deve necessariamente acquistare un nuovo immobile entro un anno da adibire a “prima casa”. In caso contrario, subirà la richiesta di recupero delle imposte da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la maggiorazione del 30% a titolo di sanzioni.
Per evitare almeno le sanzioni, il convivente dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria impossibilità a mantenere i requisiti della prima casa e a restituire le imposte risparmiate a suo tempo.
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