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L’INPS informa che i datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione di parità entro il 31 dicembre 2023, e che hanno erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella circolare 137/2022.
Qualora il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15 ottobre 2024, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.
Infine, il messaggio 2844/2024 ha chiarito che i datori di lavoro privati che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.
Fonte: INPS
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