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Ho letto le vostre recenti news sul concordato preventivo biennale e sull’impossibilità di accedere a chi ha situazioni debitorie superiori a 5.000 euro.
Nel mio caso ho tre debiti definitivi di importo complessivamente pari a 7.400 euro, quindi superiore ai 5.000; però circa 3.000 euro di tale importo mi sono stati recentemente rateizzati.
Oggi posso accedere egualmente al concordato?
Come precisato nella Circolare 18/E dell’Agenzia delle Entrate – più volte citata nelle ns. News sull’argomento – il vincolo ostativo riguardante la soglia dei 5.000 euro si riferisce all’ammontare complessivo dei debiti tributari o contributivi del contribuente, per i quali – alla data del 31 dicembre 2023 – risultino scaduti i termini di pagamento o di impugnazione, oppure sia per essi, o parte di essi, sia stata pubblicata una sentenza passata in giudicato.
Se quindi il contribuente al 31.12.2023 ha un debito di 18.000 euro dei quali solo 4.900 sono definitivamente dovuti mentre gli altri 13.100 scadranno – in virtù di rateazioni o altro – in data successiva a quest’ultima, oppure per essi, o parte di essi, sono ancora pendenti [perciò non scaduti] i termini per ricorrere contro i relativi atti impositivi o cartelle di pagamento, egli è ammesso al concordato preventivo.
È insomma necessario – come vediamo – che alla detta data i debiti siano [come li definisce anche la circolare citata] definitivi, che derivino cioè, come abbiamo appena sottolineato, da una sentenza passata in giudicato o che siano comunque diventati inoppugnabili.
Diversamente, non sono presi in considerazione – sempre ai fini della determinazione dell’importo limite complessivo di 5.000 euro per essere ammessi al concordato – i debiti oggetto di un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa, o di un piano di rateazione, purché quest’ultimo risulti in regolare corso di pagamento e che nel frattempo non sia intervenuta la decadenza.
Tali provvedimenti (di rateizzazione) devono, ad ogni buon conto, essere stati concessi anteriormente alla data ultima – che, come sapete, è quella del 31 ottobre 2024 – prevista dalla legge per l’accettazione della proposta concordataria.
Considerato, per concludere, che Lei risulta bensì debitore al 31.12.2023 per un importo complessivo – definitivo, come appena detto – superiore all’ammontare limite di 5.000 euro, ma, avendo nel corso di questo stesso anno 2024 ottenuto rateazioni di circa 3.000 euro, l’importo rilevante ai fini dell’ammissibilità scende oggi da 7.400 a 4.400 euro e dunque Lei può accedere al concordato.
(andrea raimondo)
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