Il Decreto Legge Salva Infrazioni (D.L. n. 131/24) ha introdotto, tramite l’articolo 16-ter, una modifica cruciale che coinvolge le operazioni di distacco e prestito del personale all’interno di aziende e gruppi societari. Dal 1° gennaio 2025, queste operazioni saranno soggette all’applicazione dell’IVA, segnando una svolta rispetto al regime precedente che prevedeva l’irrilevanza IVA per distacchi al puro costo. Questa modifica è il risultato delle conclusioni della Corte di Giustizia UE nella sentenza San Domenico Vetraria (causa C94-19) del marzo 2020. Vediamo in dettaglio quali sono i cambiamenti e come le aziende possono prepararsi a questa nuova realtà fiscale.
Le nuove disposizioni richiedono un’analisi approfondita delle implicazioni pratiche, dal momento che il distacco di personale coinvolge spesso strutture societarie complesse e operazioni infragruppo. È essenziale comprendere come questo cambiamento normativo possa influire sull’efficienza operativa, sui costi aziendali e sull’organizzazione interna.
Abrogazione dell’esenzione IVA sui distacchi di personale
In precedenza, l’articolo 8 comma 35 della Legge n. 67/88 stabiliva che i prestiti o i distacchi di personale effettuati a puro costo non fossero rilevanti ai fini dell’IVA. Questo significava che le imprese potevano distaccare personale ad altre entità del gruppo senza dover applicare l’IVA, purché venisse semplicemente rimborsato il costo sostenuto, senza alcun mark up.
Questa impostazione ha retto fino alla pronuncia della Corte di Giustizia UE nella causa San Domenico Vetraria (C94-19), che ha stabilito che anche i distacchi a puro costo sono da considerare rilevanti ai fini IVA, in quanto vi è comunque un rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione. A seguito di questa sentenza, anche la Corte di Cassazione italiana ha allineato la sua giurisprudenza, sancendo la fine dell’esenzione IVA per queste operazioni.
La pronuncia comunitaria si è basata sul principio che, quando vi è uno scambio di beni o servizi, anche se al puro costo, si genera comunque un rapporto giuridico che comporta l’assoggettamento ad IVA. Questo implica che qualsiasi operazione di distacco, anche in assenza di un margine di profitto, deve essere considerata un’operazione commerciale ai fini fiscali.
La nuova disposizione dal 1° Gennaio 2025
Con l’articolo 16-ter del D.L. n. 131/24, è stato abrogato l’articolo 8 comma 35 della Legge n. 67/88. A partire dal 1° gennaio 2025, tutti i distacchi e i prestiti di personale, anche quelli a puro costo, saranno soggetti ad IVA (e non più fuori dal campo di applicazione del tributo). Questa disposizione si applicherà a tutti i contratti stipulati o rinnovati a partire da questa data.
Le aziende dovranno quindi rivedere le proprie prassi operative e gestionali per adeguarsi a questo nuovo regime. Sarà fondamentale garantire la corretta applicazione dell’IVA per evitare sanzioni e contenziosi fiscali. Inoltre, occorrerà riconsiderare anche la struttura …
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