in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 10 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 24 ottobre 2024, informazione provvisoria n. 14
Presidente Cassano, Relatore Liberato
L’art. 581, co. 1-ter c.p.p., introdotto con la riforma Cartabia e successivamente abrogato dalla legge n. 114 del 9 agosto 2024, ha suscitato fin da subito accesi dibattiti per le sue implicazioni sulla disciplina delle notificazioni nel processo penale.
L’obbligo per l’imputato di dichiarare o eleggere domicilio, pena l’inammissibilità dell’impugnazione, ha evidenziato tensioni tra la necessità di celerità e il rispetto dei diritti dell’imputato.
Il presente contributo analizza le principali problematiche interpretative sorte dalla sua applicazione, con un particolare attenzione alle più recenti pronunce giurisprudenziali, tra cui quella delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024, che hanno cercato di fare chiarezza sul controverso obbligo della dichiarazione di domicilio per l’imputato assente affermando (v. l’informazione provvisoria allegata) che:
– “la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024“;
– “la previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione“.
Come citare il contributo in una bibliografia:
E. Corvaglia, L’art. 581 commi 1-ter e 1-quater c.p.p.: cronaca di una morte annunciata (informazione provvisoria delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024). Contrasti giurisprudenziali e sviluppi normativi, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 10
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