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Il MEF ritiene che il contribuente avrebbe contestato non solo l’avviso di iscrizione ipotecaria, ma anche le cartelle di pagamento, con inevitabili ricadute sulla quantificazione del contributo unificato da versare.
Il valore della lite in relazione al quale va stabilito l’importo del contributo unificato tributario, ex art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, è l’importo del tributo, al netto di interessi e sanzioni irrogate con l’atto impugnato (Cass., Sez. 5, ord. 10 giugno 2021, n. 16283).
Il contribuente può impugnare un’iscrizione ipotecaria solo per fare valere la mancata/irrituale notificazione dell’atto impositivo prodromico, senza contestualmente aggredire l’atto stesso sotto altri profili di invalidità formale o per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo l’onere processuale del ricorrente al riguardo.
L’avviso di fermo e l’iscrizione di ipoteca sono atti prodromici alla riscossione coattiva dei crediti tributari. Tali provvedimenti sono impugnabili innanzi alle Corti tributarie ex art. 19, comma 1, lett. e-bis) ed e-ter), del D.Lgs. n. 546/1992. Per quantificare il valore del contributo unificato, occorre tenere conto solo del valore dei crediti tributari, al netto di interessi, sanzioni e altri oneri accessori, per i quali viene effettuata la richiesta di fermo o di iscrizione ipotecaria (MEF, Dir. 14 dicembre 2012, n. 2).
Nella specie, il contribuente, con il ricorso proposto avverso iscrizione ipotecaria, ha chiesto l’annullamento dell’impugnato provvedimento, oltre che per vizi propri, per intervenuta decadenza dalla pretesa impositiva, a seguito della mancata notifica delle sottese cartelle. Per determinare il valore della lite, si devono sommare gli importi dei tributi sottesi alle singole e sole cartelle di natura tributaria richiamate nell’iscrizione ipotecaria, al netto di sanzioni e interessi. Pretendere di calcolare il c.u. anche sul valore delle cartelle di pagamento sottese comporterebbe una duplicazione della richiesta contributiva.
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