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Roma, 4 ottobre 2024 – E’ da sempre il sogno di giovani coppie, ma anche di single che puntano a una maggiore stabilità: l’acquisto della prima casa. Spesso però rimane una chimera, sia per i costi notarili e di intermediazione delle agenzie immobiliari, sia per la difficoltà che si possono incontrare nell’accesso al credito. In tale ottica si inserisce il decreto legge n. 73/2021, noto come decreto “Sostegni bis”, che ha introdotto nuove agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’agognata prima casa.
Le agevolazioni
La norma prevede i seguenti benefici: per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, mentre per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore. Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e che hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui. L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
I requisiti ‘prima casa’
I requisiti sopra indicati vanno ad aggiungersi a quelli già stabiliti per usufruire dell’agevolazione “prima casa”. In sintesi, è necessario che l’acquirente: abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel comune in cui si trova l’immobile; dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
Credito d’imposta gennaio-febbraio 2024
I contribuenti che hanno stipulato un atto definitivo tra l’1 gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 possono usufruire di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente nel periodo temporale compreso tra l’1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Questo credito è pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute, qualora fossero state applicate le agevolazioni “prima casa under 36”. Per ottenere il credito d’imposta, il contribuente deve rendere al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo redatto secondo le stesse formalità giuridiche dell’atto di trasferimento, in cui deve manifestare la volontà di avvalersi dei benefici fiscali “prima casa under 36” e dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Il credito è utilizzabile nel 2025 in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. In caso di mancato utilizzo del credito, entro il 31 dicembre 2025, non è ammessa la possibilità di chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso.
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