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Il DPCM 4 agosto 2023 Allegati 1 e 3 definisce quali sono le attività che è possibile ascrivere a “tirocinio diretto”, da svolgere nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie accreditate nella singola regione, alla quale la nota congiunta MIM – MUR dello scorso 28 giugno ne ha affiancato altre, poiché il percorso dell’anno accademico 2023/24 è da concludersi entro dicembre.
1 CFU = 12 ore in classe
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, all’articolo 2-bis, comma 4, precisato che “per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore”
Il tirocinio diretto
Le attività osservative individuate sono
▪ osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche;
▪ osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
▪ osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;
▪ affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività
didattiche.
Attività aggiunte con nota MUR MIM del 28 giugno 2024
- corsi di recupero organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti con sospensione del giudizio (debito formativo) per valutazioni, ottenute in sede di scrutinio finale, inferiori a sei decimi in una o più discipline;
- coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività concernenti P.C.T.O. e stage di studenti del terzo e quarto anno di licei, istituti tecnici, istituti professionali presso enti o aziende;
- per le scuole che siano soggetti attuatori o che vi abbiano aderito, partecipazione del corsista-tirocinante alle attività didattiche afferenti lo sviluppo dei progetti P.N.R.R. contro la dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali, attuazione del Piano Scuola 4.0, ovvero realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per alunni e studenti finalizzati a promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche;
- coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività riconducibili al c.d. “Piano Estate”, nel caso in cui l’istituzione scolastica vi abbia aderito;
- affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione, verifica e valutazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla personalizzazione degli interventi, allo sviluppo delle competenze, disciplinari e trasversali, all’integrazione dei soggetti con disabilità;
- partecipazione e attività osservative da condursi in seno a: dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro finalizzati alla redazione, revisione e periodico aggiornamento della documentazione di istituto, allo sviluppo dei progetti in corso, all’autovalutazione e al miglioramento dei processi, all’orientamento in uscita, all’inclusione;
- partecipazione al lavoro collegiale di pianificazione, anche in chiave orientativa, di interventi finalizzati al recupero o al potenziamento degli apprendimenti
È utile richiamare, nel quadro complessivo, anche l’allegato A al D.M. 20 giugno 2014 n. 487 che prevedeva nell’ambito delle attività di tirocinio
- osservazione nella classe del tutor o in altre classi;
- osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti
- attività didattiche a classe intera o con gruppi allievi (con la supervisione del tutor) quali ad esempio lavori di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, brevi spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti previsti dal POF;
- partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (collegio docenti, consiglio di classe) e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, redazione e correzione di verifiche, elaborazione di materiale didattico, progettazione di unità di apprendimento;
- partecipazione ad attività in sedi esterne alla scuola e/o sul territorio (convegni, visite didattiche, gite scolastiche, ecc).
Tirocinio anche per classi di concorso affini
Ove non fosse possibile la conclusione delle attività del tirocinio in ordine alle discipline afferenti alla propria classe di concorso, stante la preminente finalità di assicurare il completamento dei percorsi nei termini indicati, considerato che il tirocinio diretto consiste, tra l’altro, in “osservazione guidata delle attività svolte in classe mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche”, non risulta esclusa la possibilità di espletare il tirocinio in discipline comunque affini alla classe di concorso cui si è iscritti.
Riconoscimento CFU per supplenze già svolte
Nell’ambito dei CFU da conseguire con il tirocinio le Università possono riconoscere le attività didattiche documentate svolte dagli aspiranti docenti nel corso delle supplenze, fermo restando quanto previsto all’allegato B del D.P.C.M.
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