Tribunale di Pavia, Sezione Penale, Ordinanza, 6 novembre 2024
Giudice dott.ssa Valentina Nevoso
Segnaliamo ai lettori, in considerazione dell’interesse mediatico e giuridico della vicenda (relativa alla morte di Youns El Boussettaoui), l’ordinanza con cui il Tribunale di Pavia, ai sensi dell’art. 521 c. 2 c.p.p., ha trasmesso gli atti alla Procura ritenendo che il fatto contestato all’imputato debba essere qualificato nei termini di omicidio doloso – sorretto da dolo quantomeno eventuale – anziché nei termini di eccesso colposo di legittima difesa.
Più nel dettaglio, il Tribunale ha ritenuto che la ricostruzione accusatoria – secondo cui l’imputato avrebbe operato una reazione difensiva colposamente eccessiva (per l’erronea valutazione del pericolo e la sproporzione della reazione) attingendo la vittima con un colpo di arma da fuoco – debba essere rivista, avendo l’istruttoria consentito una “ricostruzione dei fatti diversa da come descritto nel decreto che ha disposto il giudizio immediato“.
Secondo il giudice, “il fatto, dal punto di vista soggettivo, deve dirsi sorretto da un dolo omicidiario (in termini quantomeno eventuali), avendo l’imputato, sin dal preliminare contatto diretto con la parte offesa, agito nella ragionevole previsione di determinarne una reazione aggressiva, facendo in tal modo venire meno il requisito, normativamente richiesto dall’art. 52 c.p., della necessità della difesa“.
Nell’ordinanza si richiama la giurisprudenza secondo cui “la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell’ingiustizia dell’offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicché l’esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata“.
Nella presente vicenda – si legge nel provvedimento – “l’imputato, pur avendo dichiarato di aver percepito l’aggressività della persona offesa, ha scelto deliberatamente di non allontanarsi dal luogo dei fatti pur avendo la possibilità di fuggire senza alcun pregiudizio: ciò esclude anche la sussistenza del requisito normativo dell’evitabilità altrimenti del pericolo. Ciò rende superfluo persino l’effettivo accertamento dell’istante esatto in cui sarebbe avvenuto lo sparo, poiché, in qualunque momento lo si collocasse, l’insussistenza, ab origine, della necessità di difesa condurrebbe a conclusioni analoghe“.
Da un punto di vista processuale, il Tribunale ha precisato di non aver potuto operare una diretta trasmissione degli atti alla Corte d’Assise di Pavia – come richiesto dalle difese delle parti civili – dal momento che, “diversamente che per le fattispecie considerate nella giurisprudenza di legittimità prodotta, il caso de quo impone che il Pubblico Ministero provveda a valutare un nuovo esercizio dell’azione penale (necessariamente nei termini configurati dalla scrivente), non assurgendo la questione in oggetto a mera questione di competenza per materia (che si pone, piuttosto, quale conseguenza della diversa qualificazione dei fatti prospettata ai sensi dell’art. 521 c. 2 c.p.p., in ordine ai quali l’esercizio dell’azione penale, si ribadisce, non può che essere riservato al Pubblico Ministero)“.
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