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Bonus Natale: requisiti di accesso e modalità di richiesta #finsubito prestito immediato


Tra le misure agevolative introdotte dal DL 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus), convertito in L. 143/2024, il legislatore ha previso, per l’anno 2024, un’indennità una tantum nella misura massima di 100 euro che verrà riconosciuta ai lavoratori dipendenti insieme alla tredicesima mensilità.

Vedi ancheBonus Natale e nuova modalità di tassazione per i frontalieri del 10 ottobre 2024.

Le indicazioni operative per il calcolo, la richiesta e l’erogazione dell’indennità, meglio conosciuta come Bonus Natale, sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circ. del 10 ottobre 2024, n. 19.

Requisiti per l’accesso al bonus

Come anticipato, il Bonus Natale spetta ai lavoratori dipendenti che, ai fini del beneficio, devono rispettare specifici requisiti di reddito e familiari. Nello specifico, i lavoratori:

  • nell’anno d’imposta 2024, devono avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • hanno il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, nel caso di nucleo familiare c.d. “monogenitoriale”, con almeno un figlio fiscalmente a carico;
  • hanno un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente del lavoratore (art. 49 TUIR), d’importo superiore a quello della detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale (“capienza fiscale”), con riferimento al medesimo periodo d’imposta, ossia l’anno 2024.

Nel nuovo documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni ai fini del riconoscimento del beneficio in esame.

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In relazione al requisito reddituale, per il calcolo del reddito complessivo occorre considerare anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, la quota d’agevolazione ACE e le somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance). Rileva, altresì, la quota esente dei redditi agevolati ai fini degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, nonché quella relativa al regime speciale per lavoratori impatriati.  

Il reddito complessivo, inoltre, dev’essere calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Ai fini del riconoscimento del Bonus Natale, il lavoratore dipendente deve avere fiscalmente a carico il coniuge e almeno un figlio.

Nucleo familiare c.d. monogenitoriale

Nucleo familiare con due genitori

Lavoratore dipendente con un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato).

N.B. il nucleo è definito monogenitoriale se l’altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio, ovvero se il figlio è stato adottato da un solo genitore o è stato affidato o affiliato ad un solo genitore

Lavoratore dipendente con coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico

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Tuttavia, nell’ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta al lavoratore dipendente che:

  • vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
  • vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
  • vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

Nelle fattispecie appena elencate, l’indennità è esclusa in quanto il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico e la famiglia non può definirsi monogenitoriale, poiché il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

Il soggetto richiedente dev’essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 e non assume rilievo, ai fini dell’accesso, la tipologia contrattuale del rapporto medesimo. Considerato, inoltre, l’espresso riferimento della norma al solo art. 49 del TUIR, non possono essere beneficiari del Bonus Natale i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, disciplinati dall’ art. 50 del TUIR.

Il beneficio in esame, dev’essere riproporzionato in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024. In effetti, così come avviene per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente, i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Tuttavia, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

L’Amministrazione Finanziaria ha precisato, inoltre, che il bonus non dev’essere ridotto nel caso di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).

Modalità di richiesta ed erogazione

Il Bonus Natale, che non concorre alla formazione della base imponibile Irpef,  è riconosciuto dal datore di lavoro, pubblico o privato, unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, il quale attesta per iscritto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,  la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari necessari per beneficiare dell’indennità, indicando, altresì, il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico ( o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale).

Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia avuto nel corso del 2024 più rapporti di lavoro con diversi datori, lo stesso deve presentare la richiesta all’ultimo datore di lavoro, essendo quest’ultimo che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità. In tal caso, il lavoratore deve inoltrare al datore anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo dell’importo spettante.

Diversamente, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore è tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente ed i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

Rideterminazione del bonus nella dichiarazione dei redditi

Il Bonus Natale può essere rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente, computando lo stesso nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare, il lavoratore potrà beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025, nei casi in cui lo stesso:

  • pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (come ad esempio i lavoratori domestici);
  • non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza;
  • abbia cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024.

Analogamente, se il lavoratore ha fruito del bonus pur non avendone i requisiti, ovvero ha ricevuto una somma in misura superiore rispetto a quella effettivamente spettante, e il datore di lavoro non può più effettuare il conguaglio a debito, la restituzione dell’indennità indebitamente ricevuta avviene in dichiarazione dei redditi.

Adempimenti a carico del datore di lavoro

I datori di lavoro che erogano le indennità in esame, recuperano tali somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/1997, dal giorno successivo all’erogazione in busta paga del bonus. Successivamente all’erogazione, i datori sono, altresì, tenuti a verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità medesima e, qualora la stessa risulti non spettante, provvedere al recupero del relativo importo.

Da ultimo, si evidenzia che, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti, i datori di lavoro devono conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione.

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Fonte: Circ. AE 10 ottobre 2024 n. 19



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