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Concordato preventivo biennale: adesione al 31 ottobre #adessonews

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Il concordato preventivo biennale (CPB) per partite Iva e aziende è un nuovo strumento di compliance messo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. La disciplina è dettata dalla delega al governo per la riforma fiscale (Legge n. 111/23). Attraverso questo strumento lavoratori autonomi e piccole e medie imprese (che applicano gli ISA e con debiti tributari o erariali sotto soglia di 5.000 euro) riceveranno una proposta di pagamento delle imposte da parte del Fisco. Tale proposta riguarderà il pagamento delle imposte dovuto nell’anno di conclusione dell’accordo e nel successivo (complessivamente 2 anni).

L’obiettivo dichiarato di questo strumento è quello di andare nella direzione di una maggiore partecipazione del contribuente nel meccanismo di accertamento tributario, con l’obiettivo di individuare l’imposta da versare (anche se non determinata in modo condiviso).

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A seguito della pubblicazione della Circolare n. 18/E/24 andiamo a riepilogare i principali elementi che caratterizzano questo istituto.

Concordato preventivo biennale: in cosa consiste?

A partire dal 2024, partite Iva e aziende piccole e medie hanno la possibilità ricevere una proposta vincolante legata al pagamento delle imposte dovute nei due anni successivi, in cambio non riceveranno nessun controllo. Il concordato ha durata biennale ma può essere rinnovato per ulteriori due anni. La possibilità di adesione al concordato preventivo biennale comporta l’impegno del contribuente ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA formulata dall’Agenzia delle entrate, anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione.

Per tutti tranne che per le grandi aziende (che avranno un regime agevolato diverso, chiamato “cooperative compliance“), c’è quindi la possibilità di fare un patto per bloccare le tasse su un livello fisso. A guadagnarci sarà chi nei due anni successivi ha entrate maggiori del previsto, visto che pagherà meno tasse. E ovviamente rappresenta un vantaggio anche per chi vuole evitare controlli approfonditi da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’Erario, dal canto suo, ipotizza di poter incassare 760,5 milioni di euro. Tuttavia, considerate anche le esperienze passate (l’ultima nel 2003), l’effettiva portata di questa disposizione sarà tutta da verificare.

I soggetti ammessi

Il primo aspetto da prendere in considerazione riguarda i soggetti destinatari di questo tipo di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria. Potranno beneficiare di questo strumento le seguenti categorie di soggetti:

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  • Le persone fisiche o giuridiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • I contribuenti che aderisco al regime forfettario di cui all’art. 1, co. 54-89 della Legge n. 190/14. In questo caso l’attività deve essere esercitata da più di due periodi di imposta.

Condizioni per accedere

Come indicato, è consentito l’accesso al CPB ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA o che applicano il regime dei forfetari per i quali non si verificano le condizioni ostative previste:

  • Presenza, di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o a debiti contributivi. Deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al CPB i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono, altresì, alla determinazione della predetta soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);
  • Non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);
  • Aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari).

L’obiettivo è di precludere la possibilità di accedere a questo strumento per quelle situazioni che potrebbero essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità tali da minare il presupposto essenziale della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco, su cui l’istituto si fonda.

Vi è poi una la seconda tipologia di condizioni ostative concerne fattispecie riferibili al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta: aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni (condizione prevista per i soli contribuenti ISA).

Il terzo e ultimo raggruppamento di condizioni riguarda le situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato, e cioè:

  • Aver aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge forfetari (condizione prevista per i soli contribuenti ISA);
  • Per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di accordo, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale (condizione prevista per i soli contribuenti ISA).

Ambito oggettivo

La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio. Le modalità di applicazione del CPB sono diverse per i soggetti ISA e per i forfetari.

Contribuenti ISA

Per quanto riguarda i soggetti ISA i redditi oggetto di concordato riguardano:

  • Il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, senza considerare i valori relativi a:
    • a) plusvalenze e minusvalenze;
    • b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR;
    • c) ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54. In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze e le minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a 2.000 euro;
  • Il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a:
    • a) plusvalenze e sopravvenienze attive;
    • b) minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
    • c) gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 del TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, del TUIR (rilevando, ai fini dell’individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico. In caso di reddito d’impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione non può essere inferiore a 2.000 euro.

Forfetari

Le regole di applicazione del CPB ai contribuenti che hanno aderito al regime forfetario risultano parzialmente differenti rispetto a quelle applicabili ai soggetti ISA. Tale differenza è dovuta alle significative peculiarità che caratterizzano il regime forfetario.

Innanzitutto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario l’adesione al CPB è prevista in via del tutto sperimentale per il solo anno 2024. Ulteriore importante differenza riguarda la determinazione delle basi imponibili oggetto di accordo: trattandosi di contribuenti che “ordinariamente” determinano il reddito in modo forfetario, anche il calcolo del Concordato risulta più semplice rispetto a quello previsto per i soggetti ISA, non tenendo conto in modo analitico di quelle poste che invece sono considerate per questi ultimi (plusvalenze, minusvalenze, partecipazioni, etc.). Si segnala, infine, che il decreto CPB prevede che non possono accedere all’istituto i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

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Il calendario degli adempimenti

Secondo lo schema del decreto il calendario degli adempimenti legati al concordato può essere così schematizzato. Da evidenziare che non sono previsti ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti.

Scadenza Adempimento
15 giugno (entro 15 aprile per il 2025 e 1° aprile dal 2026) Disponibile il software per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti, rispettivamente, ai fini IRES ed IRAP.
31 ottobre Data entro cui presentare il modello Redditi e Irap. Entro questa data deve essere accettata la proposta.
30 novembre Versamento del secondo acconto. Per chi ha aderito all’accordo la maggiore imposta viene ivi tenuta in considerazione.

Effetti del concordato

L’istituto del concordato si riassume in una proposta che l’Agenzia delle Entrate fa al contribuente in merito al pagamento delle imposte dirette per l’anno in cui viene formalizzato l’accordo e per il successivo. Il contribuente è libero se scegliere di accettare la proposta (e non subire controlli), oppure se rifiutare.

L’accettazione della proposta comporta per il contribuente il fatto di dover indicare in dichiarazione dei redditi l’importo concordato del reddito. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali. In caso di redditi effettivi inferiori rispetto a quello concordati il contribuente potrebbe trovarsi a dover versare imposte (e contributi) su un reddito virtuale.

Ulteriore effetto dell’accordo è quello di inibire la possibilità all’Amministrazione finanziaria di effettuare le tipologie di accertamento di cui all’art. 39 del DPR n. 600/73. Tuttavia, potranno comunque essere inviati controlli automatizzati, ex art. 36-bis del DPR n. 600/73. Inoltre, è esclusa la possibilità di accertamenti basati su presunzioni semplici e dalla determinazione sintetica del reddito. Inoltre, è previsto l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni e i rimborsi fino a 50.000 euro nell’Iva e fino a 20.000 euro nelle imposte dirette e l’esclusione dalle regole delle società non operative.

Tabella: effetti dell’adesione al concordato preventivo biennale

✅  Accesso al regime premiale ISA di cui all’art. 9-bis comma 11 del D.L. n. 50/17;
✅  Non potranno essere sottoposti agli accertamenti presuntivi di cui all’art. 39 del DPR 600/73 (salvo il verificarsi delle previste cause di decadenza).

Flat tax sul maggior reddito

Il correttivo alla riforma fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 luglio ha introdotto l’applicazione di una flat tax sull’incremento di reddito concordato di importo variabile tra il 10% e il 15% nonché la precisazione che la protezione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici si estende anche ai forfettari e include l’IVA per i contribuenti a cui si applicano gli ISA.

La flat tax è strutturata su tre aliquote, sulla base del grado di affidabilità fiscale dei titolari di partita IVA:

  • Aliquota del 10% gli affidabili fiscalmente, con punteggio ISA da 8 a 10;
  • Aliquota del 12% per chi ha una pagella tra il 6 e l’8;
  • Aliquota del 15% i meno “affidabili”, con voto inferiore a 6”.

Anche per i contribuenti in regime forfettario è prevista una flat tax con aliquote del 10% o del 3%).

Versamento degli acconti di imposta

I contribuenti che decideranno di aderire al concordato sono chiamati a versare gli acconti di imposta, per il primo anno di adesione, con una maggiorazione del 15% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (metodo storico).

Di fatto, il primo acconto deve essere calcolato con il metodo storico, mentre il secondo acconto prevede l’aggiunta (al valore determinato con il metodo storico) del 15% della differenza tra il maggior reddito calcolato sulla base dell’accordo e quello determinato con il metodo storico. Per l’acconto Irap, la maggiorazione sarebbe pari al 3%.

A regime viene previsto che l’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativo ai periodi d’imposta oggetto dei accordo, deve essere determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

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Compilazione del quadro P del modello ISA per l’adesione

L’adesione al concordato preventivo biennale si effettua attraverso la compilazione del nuovo quadro P del modello Isa per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale. Pertanto, l’accesso all’accordo non richiede un invio telematico autonomo, ma viene comunicato con la dichiarazione dei redditi.

Software di calcolo

Con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 28 febbraio 2024, è stato approvato il modello per la comunicazione dei dati per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Modello utile per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione (modello Cpb). Pubblicata anche la validazione e pubblicazione delle specifiche tecniche relative all’invio telematico del modello.

Cause di cessazione del CPB

Il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l’accordo tra Fisco e contribuente. Si tratta dei seguenti casi:

  • Cessazione o modifica dell’attività (per tutti i contribuenti che possono applicare il CPB);
  • Presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di accordo (per tutti i contribuenti che possono applicare il CPB).
  • Adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge forfetari (per i soli contribuenti ISA);
  • Operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR (per i soli contribuenti ISA);
  • Dichiarazione di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti ISA);
  • Superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge forfetari maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario).

Conclusioni

Prima di tutto si tratta di una misura che, considerata la portata, potrebbe essere da prendere in considerazione per realtà in crescita costante che potrebbero trarre vantaggio dal fatto di andare anno per anno ad aumentare i redditi percepiti. Tuttavia, per altre realtà dove i redditi oscillano di anno anno per vari motivi, questo strumento potrebbe trovare scarso appeal. Inoltre, i termini per accettare così ridotti potrebbero portare il contribuente a non prendere in considerazione questo strumento, soprattutto in situazioni di incertezza economica.

Inoltre, al momento, vi sono ancora una serie di aspetti che non trovano risposta: la rilevanza reddituale ai fini contributivi del concordato, le problematiche legate a passaggi di regimi da un anno all’altro, le problematiche dei soci di società di persone, etc. Tutti aspetti sui quali sarebbero opportuni chiarimenti quanto prima.



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