Prima di programmare gli interventi edilizi previsti per il
2025, c’è la necessità di mettere sul piatto della bilancia le
agevolazioni fiscali, da sempre considerate il volàno
dell’edilizia.
La scelta del bonus edilizio
La scelta della tipologia di agevolazione dipende da molti
fattori, alcuni di natura soggettiva, altri di natura oggettiva,
oltre a considerare i vincoli normativi soprattutto alla luce delle
ultime novità in arrivo previste dal disegno di legge di bilancio
in corso di approvazione.
Il tema trattato in questo contributo è la scelta tra il
superbonus e gli altri bonus ordinari, come la manutenzione
straordinaria e l’efficientamento energetico, nell’ipotesi non rara
di un fabbricato composto da due unità abitative di
proprietà di una persona fisica, di cui una è l’abitazione
principale.
In base alle nuove disposizioni (comma 3 dell’art. 8 del DDL
Bilancio), il superbonus con aliquota al 65% spetta, per questa
tipologia di fabbricato composto da due unità immobiliari di
proprietà di una sola persona fisica di cui alla lettera a) del
comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, solo se entro il 15 ottobre
2024 sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILAS) ai sensi del comma 13-ter dell’art. 119 D.L.
34/2020. Nel nostro caso, si presume, perciò, che la CILAS sia
stata presentata prima del termine del 15 ottobre 2024. Nessuna
condizione, invece, per l’inizio dei lavori agevolati con gli altri
bonus.
Ciò, invece, che non risulta chiaro dalle nuove disposizioni è
la condizione prevista per poter fruire della detrazione al 50%,
vale a dire l’utilizzo dell’immobile come abitazione
principale. Se nell’ipotesi di unifamiliari non sembra
esserci dubbio alcuno, nel caso in commento ci troviamo nelle
condizioni di dover utilizzare due aliquote per lo stesso
intervento sulle parti comuni: il 50% per la quota parte dei due
immobili corrispondente all’unità adibita ad abitazione principale,
il 36% per la quota parte relativa all’altra unità immobiliare.
Come anche le spese relative alle parti esclusive dei due immobili:
il 50% per l’abitazione principale e il 36% per l’altra abitazione.
A parere di chi scrive, se tale interpretazione sarà confermata,
rappresenta una complicazione in più di una norma fino ad oggi
lineare ed equa.
Tipologia di interventi e fattori di scelta
I lavori previsti nel caso esaminato riguardano:
- Isolamento termico dell’intero edificio;
- Rifacimento del tetto;
- Sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
- Sostituzione degli infissi;
- Installazione di un impianto fotovoltaico.
Nella scelta, il committente dovrà considerare principalmente
alcuni dati:
Superbonus:
- 65% di detrazione;
- Limiti di spesa per due unità abitative indipendentemente dal
loro utilizzo:- 40.000 euro x 2 = 80.000 euro per l’isolamento termico;
- 96.000 euro x 2 = 192.000 euro per il rifacimento del
tetto; - 46.154 euro x 2 = 92.308 euro per la sostituzione dell’impianto
di riscaldamento; - 92.308 euro x 2 = 184.616 per la sostituzione degli
infissi; - 48.000 euro x 2 = 96.000 per l’installazione dell’impianto
fotovoltaico.
Occorre precisare che le detrazioni massime consentite per
l’impianto di riscaldamento e per gli infissi seguono la logica del
rapporto con l’aliquota di detrazione. Per cui, se la detrazione
con aliquota al 65% per l’impianto di riscaldamento è 30.000 euro,
il limite di spesa sarà 46.154 euro.
Altri bonus:
- 50% di detrazione (per la seconda casa la detrazione sarà del
36%); - Limiti di spesa:
- 96.000 x 2 = 192.000 euro per il rifacimento del tetto e
dell’installazione dell’impianto fotovoltaico (quest’ultimo è
considerato intervento di ristrutturazione edilizia e non di
efficientamento energetico); - 120.000 euro per l’isolamento termico e la sostituzione degli
infissi dell’abitazione principale (quando l’intervento è
contestuale, il limite di spesa resta uguale); - 166.667 euro per l’isolamento termico e la sostituzione degli
infissi dell’altra abitazione; - 60.000 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento
dell’abitazione principale; - 83.333 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento
dell’altra abitazione.
- 96.000 x 2 = 192.000 euro per il rifacimento del tetto e
Il totale disponibile, in termini assoluti, dei limiti di spesa
(644.924 euro contro 622.000 euro) farebbe propendere per il
superbonus, ancor di più se consideriamo l’aliquota maggiore
rispetto a quella prevista per gli altri bonus, ma bisogna tener
presente che “limiti di spesa” non vuol dire poter utilizzare tutto
il plafond. Il motivo è semplice: nel
Superbonus, anche in caso di detrazione diretta in
dichiarazione dei redditi, tutte le spese per
interventi edilizi devono essere congrue in
riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai
listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in
base al luogo di effettuazione degli interventi, oltre a rispettare
le previsioni del Decreto MITE del 14 febbraio 2022, n.
75; negli altri bonus edilizi, l’attestazione
della congruità delle spese, laddove prevista per il rispetto degli
adempimenti di cui al D.M. 6 agosto 2020 nel caso
di interventi finalizzati alla riqualificazione
energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63 del
2013, rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto in
dichiarazione della detrazione in quanto già contenuta
nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare
(Circolare 16/2021 paragrafo 1.2).
Con l’obbligo del rispetto della congruità delle spese, i limiti
di spesa saranno sostanzialmente simili sia nell’ambito del
superbonus sia nell’ambito degli altri bonus edilizi, almeno per
quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico.
Per quanto riguarda la detrazione in dichiarazione, la
differenza è sostanziale. Ipotizziamo che il valore dei lavori
previsti dal computo metrico sia pari ad € 380.000 laddove tutti
gli interventi previsti risultano congrui ed entro i limiti
ammessi.
Con il superbonus, il committente potrà portare in detrazione il
65% di 380.000 euro, vale a dire 247.000 euro.
Con gli altri bonus (bonus casa ed efficientamento energetico),
il committente dovrà fare dei calcoli un po’ più complessi,
separando le spese relative all’abitazione principale da quelle
della seconda casa. La detrazione complessivamente ammessa sarà
sicuramente inferiore a quella che si otterrebbe con il
superbonus.
Altri fattori che incidono sulla scelta
Se dal punto di vista fiscale la scelta del superbonus è la
migliore, non lo è se ci concentriamo sulla documentazione da
produrre e sulle conseguenze.
Negli ultimi tre anni, il Superbonus è stato demolito a colpi di
decreti-legge fino alla sua definitiva scomparsa che avverrà in
data 31 dicembre 2025 con pochi contribuenti che potranno ancora
trarne profitto, considerata l’ultima disposizione prevista dal
commentato comma 3 dell’art. 8 del DDL Bilancio.
Molti dei decreti approvati hanno previsto norme con effetto
deterrente, tali da incutere timore ai contribuenti che sono stati
indotti a non iniziare lavori edili con il superbonus (e, in
qualche caso, anche a interrompere i lavori in corso). Ecco di
seguito un elenco non esaustivo di norme e provvedimenti che hanno
disincentivato l’utilizzo del superbonus, comprese norme già
presenti ab origine nell’art. 119 del D.L.
34/2020:
- Congruità dei prezzi su tutte le lavorazioni;
- Visto di conformità anche per detrazione diretta in
dichiarazione dei redditi; - Plusvalenze sulla vendita degli immobili ristrutturati;
- Presenza obbligata di interventi trainanti e contemporaneità
degli interventi trainanti e trainati; - Comunicazioni al nuovo portale nazionale delle classificazioni
sismiche; - Compilazione dei documenti di spesa con precise descrizioni e
riferimenti normativi; - Obbligo di polizze di responsabilità professionale ad
hoc per i tecnici; - Asseverazioni per tutti gli interventi previsti dalla
Cilas; - Osservazione di termini perentori per la presentazione dei
documenti previsti; - Opzioni irrevocabili nella scelta delle detrazioni
decennali; - Obbligo del superamento delle due classi energetiche;
- Obbligo di dichiarare i proventi percepiti dal GSE per la
cessione totale o parziale dell’energia elettrica immessa in
rete; - Limiti di reddito per l’accesso alle agevolazioni per le
unifamiliari per il 2023; - Controllo mirato sulla variazione delle rendite da effettuare a
fine lavori.
Con poche eccezioni, tutti gli adempimenti e norme sopra
elencati non sono previsti per gli interventi agevolati con bonus
diversi dal superbonus.
In conclusione, la scelta tra le due agevolazioni – superbonus o
altri bonus ordinari – non è un semplice esercizio matematico, ma
una prova di capacità di resilienza adatta a pochi eletti capaci a
districarsi con disinvoltura tra i meandri della legge più anormale
della storia della repubblica italiana.
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
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