Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali. Porte sbarrate alla possibilità di fruizione, per gli stessi costi, di agevolazioni finanziate da risorse comunitarie e non solo. Dalla normativa alle FAQ del GSE, i chiarimenti.
Le spese coperte dal credito d’imposta Transizione 5.0 possono beneficiare anche di ulteriori agevolazioni, a patto che il totale degli incentivi riconosciuti non superi la spesa sostenuta.
Questo uno dei capisaldi del nuovo piano di incentivi green riconosciuti alle imprese nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
Le regole nel dettaglio sulla cumulabilità del bonus Transizione 5.0 con altre misure sono dettagliate dal decreto attuativo MIMIT e, in linea generale, è possibile sommare esclusivamente agevolazioni finanziate con risorse nazionali.
Al divieto di cumulo con misure finanziate da fondi comunitari si affiancano poi le specifiche esclusioni previste dalla normativa di riferimento. Un’analisi delle regole da seguire, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal GSE.
Transizione 5.0: quando è ammesso il cumulo con altre agevolazioni
I vantaggi previsti dal credito d’imposta Transizione 5.0, che punta a favorire gli investimenti in beni strumentali che favoriscano anche il risparmio energetico, aumentano nei casi in cui le spese possono rientrare anche in altre misure agevolative.
Così come previsto dal comma 18, articolo 38 del DL n. 19/2024, e successivamente indicato nel decreto attuativo MIMIT del 24 luglio 2024, il bonus Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi. La possibilità di beneficiare di più agevolazioni è ammessa a patto che il cumulo non porti al superamento della spesa sostenuta.
Alla regola generale si affiancano le eccezioni esplicitamente previste. Non si può fruire in parallelo, per gli stessi costi:
- del credito d’imposta Transizione 4.0 (articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
- del credito d’imposta per la ZES Unica – Mezzogiorno (articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124) e per la Zona Logistica Semplificata (articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60).
A queste due eccezioni si affianca la necessità di valutare la possibilità di cumulo con altri incentivi, guardando alla fonte di finanziamento degli stessi.
Transizione 5.0, no al cumulo con agevolazioni finanziate da risorse UE
In una delle FAQ pubblicate dal GSE nella pagina dedicata alla misura, viene affrontata la questione della cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni finanziate da risorse non nazionali.
La norma ammette infatti il cumulo limitatamente alle agevolazioni finanziate da risorse nazionali, ed è quindi chiaro il divieto di utilizzo in parallelo di incentivi le cui risorse derivano da fondi comunitari.
Così come chiarito dal GSE quindi, non è possibile cumulare il bonus Transizione 5.0 con agevolazioni coperte da fondi UE e, a titolo di esempio, restano fuori gli incentivi finanziati o cofinanziati con:
- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- Fondo sociale europeo + (FSE);
- Fondo per la transizione giusta (JTF);
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Nella valutazione delle agevolazioni fruibili le imprese sono quindi chiamate ad analizzare nel dettaglio le fonti di finanziamento delle stesse, per capire quando è ammesso o meno il cumulo con il credito d’imposta Transizione 5.0.
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