Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28.10.2024 è stato pubblicato il DL 28 ottobre 2024 n 160 recante “ disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “ ( cd. DL PNRR-quinquies).
Il decreto entra in vigore dal 29 ottobre 2024 e prevede al suo interno una serie di misure volte al raggiungimento di specifiche milestone del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza in scadenza il 31 dicembre 2024. In particolare il provvedimento introduce misure di contrasto al lavoro sommerso ( art. 1 ) ; interventi urgenti per fronteggiare le crisi occupazionali in atto nel settore della moda ( art. 2 ) ; misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria ( art. 3 ) ; disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente ( art. 4 ) ; disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale ( art. 5 ) ; misure per l’accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie ( art. 6 ) ; interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano ( art. 7 ). Nel dettaglio :
Indici sintetici di affidabilità contributiva ( art. 1 commi da 5 a 11 ) – Sulla falsa riga di quanto previsto per gli indici di affidabilità fiscale ( ISA ), dal 1° gennaio 2026 vengono introdotti gli Indici sintetici di affidabilità contributiva ( ISAC ) al fine di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all’ imposizione contributiva. Con decreto del Ministro del Lavoro, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia, auditi INPS e Ispettorato Nazionale del Lavoro, gli indici applicabili nonché le premialità , i criteri e le modalità per l’aggiornamento periodico degli stessi verranno definiti entro il 31 dicembre 2025.
In una prima fase sperimentale, gli indici verranno applicati ai primi due settori a maggior rischio di evasione e elusione contributiva, ossia quelli dell’accoglienza alberghiera e della grande distribuzione alimentare, ma già a partire dal 31 agosto 2026 è prevista l’estensione ad altri sei settori individuati sulla base dello stesso criterio del rischio.
Gli indici costituiranno un valido strumento di compliance per contrastare il lavoro irregolare, verificando la congruità della manodopera con le prescrizioni previste dai contratti collettivi applicati dai datori di lavoro.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro assicurerà, con modalità tecniche ancora de definire, l’accessibilità per le finalità di verifica al Portale nazionale del sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici.
Liste di conformità dell’ INL ( art. 1, coma 8 ) – Il decreto contiene anche un chiarimento interpretativo in riferimento all’ art. 29, c. 8, del DL 2 marzo 2024 n 19. Le aziende iscritte nella lista di conformità Inl non sono escluse automaticamente dal controllo. L’Ispettorato nazionale del lavoro può decidere se ispezionarle o meno, valorizzando il criterio dell’orientamento e razionalizzazione dell’attività di vigilanza con maggiore discrezionalità.
Potenziamento rete lavoro agricolo di qualità ( art. 1, comma 1 e 2 ) – L’ INAIL subentra alla soppressa ANPAL nel tavolo per il contrasto al caporalato in agricoltura, e la rete agricola di qualità viene potenziata con l’introduzione di una premialità per le aziende che aderiscono al Bando ISI promosso dall’ INAIL per finanziare interventi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Cassa Integrazione in deroga per il settore tessile ( art. 2 ) – Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del comparto della moda, il decreto-legge prevede 8 settimane di cassa integrazione in deroga, sino al 31 dicembre 2024 per affrontare le persistenti crisi occupazionali in atto nel settore. L’integrazione al reddito riguarda i lavoratori dipendenti di imprese, anche artigiane, con un numero di addetti pari o inferiore a 15 operanti nel settore tessile, dell’abbigliamento , calzaturiero e conciario. Come ulteriore misura di sostegno si prevede che l’integrazione salariale, ordinariamente erogata dal datore di lavoro al dipendente e poi rimborsata dall’INPS, potrà essere pagata direttamente dall’Istituto previdenziale nel caso in cui esistano serie e documentate difficoltà finanziarie. Le integrazioni salariali sono concesse nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro.
Rifinanziamento Fondo innovazione digitale e prepensionamenti editoria ( art. 3 ) – Nuove risorse sono destinate al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria chiamato ad attuare misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore. Pertanto è previsto il rifinanziamento dei canali di prepensionamento di cui all’ articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Fonte : Gazzetta Ufficiale
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