L’INPS, con messaggio n. 3553 del 25 ottobre 2024, in seguito all’entrata in vigore del D. Lgs. 136/2024, ovvero del terzo correttivo al codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), approfondisce le specifiche disposizioni normative che regolano la disciplina della transazione fiscale e contributiva nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, e del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo.
Della transazione fiscale e contributiva nell’ambito degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, se ne discuterà altresì, unitamente ad altre tematiche di rilievo, nel corso del prossimo webinar DB del 14 novembre 2024 “Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari – Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 227″.
Nell’ambito delle modifiche apportate al CCII dal decreto legislativo in esame, particolarmente rilevanti sono le disposizioni normative che regolano la competenza a esprimere l’adesione, rispetto alle proposte transattive formulate nell’ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti e nell’ambito delle procedure di concordato preventivo.
Il messaggio INPS illustra quindi le previsioni normative relative alle fattispecie regolate dai citati artt. 16, comma 6, e 21, comma 4, con riferimento alle modalità di presentazione delle proposte e alle competenze decisionali.
Art. 63 CCII – Transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione
L’art. 16, c. 6, del D. Lgs. 136/2024, ha sostituito l’art. 63 CCII, che disciplina la transazione sui crediti tributari e contributivi nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli artt. 57, 60 e 61 del medesimo CCII.
Il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti fino alla data di presentazione della proposta di transazione.
In base a quanto disposto dall’art. 56/3 D. Lgs. 136/2024, le proposte transattive presentate a partire dal 28 settembre 2024, sono sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano e l’adesione alle medesime è espressa con la successiva sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale titolare della gestione dei crediti oggetto della stessa.
L’atto è sottoscritto anche dall’Agente della riscossione, in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all’art. 17 D. Lgs. 112/1999; l’adesione espressa sulla proposta di transazione equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.
La proposta di transazione per gli Enti previdenziali e assicurativi deve essere depositata presso la Direzione territoriale, individuata sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, nonché presso la Direzione territoriale che risulta titolare della gestione dei crediti oggetto della proposta.
In presenza di crediti che rientrano nella competenza gestionale di una pluralità di Direzioni territoriali, il deposito deve essere effettuato presso la Struttura che, avuto riguardo ai contenuti della proposta, risulta titolare della gestione del credito di importo maggiore: tale ultima Direzione assume un ruolo di coordinamento e provvede alla valutazione della proposta in raccordo con le altre Strutture interessate, ferma restando la competenza istruttoria in capo a ciascuna di esse in ordine alla verifica dei crediti compresi nella proposta stessa; in tale caso la sottoscrizione dell’accordo è effettuata a cura della medesima Direzione, su mandato del proprio Direttore regionale, in rappresentanza delle altre Sedi coinvolte.
L’adesione alla proposta deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione (c. 2 art. 63): il debitore potrà proporre la domanda di omologazione della proposta di transazione una volta ottenuta l’adesione dei creditori nel termine sopra indicato.
Il citato comma 3 dell’art. 63 prevede, inoltre, che il debitore avvisi dell’iscrizione della domanda di omologazione nel registro delle imprese l’Amministrazione finanziaria e gli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alle Sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante: la Struttura territoriale che avrà ricevuto la PEC dovrà immediatamente provvedere alla trasmissione della stessa alla Direzione territoriale titolare della gestione del credito o, in caso di pluralità di competenze, a quella che risulta titolare della gestione del credito di importo maggiore.
Quest’ultima avviserà poi l’Avvocatura territoriale fornendo ogni elemento istruttorio utile alla valutazione della sussistenza delle condizioni per la proposizione dell’opposizione alla domanda di omologazione e opererà in stretto raccordo con l’Avvocatura territoriale della Sede in cui insiste il Tribunale competente a decidere la domanda per le conseguenti attività processuali.
Art. 88 CCII – Trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo
L’art. 21, c. 4, D. Lgs. 136/2024, disciplina le competenze decisionali in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo di cui all’art. 88, c. 6 del CCII.
Ai sensi del c. 1 dell’art. 88 del CCII, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del medesimo articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.
Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il Tribunale, è presentata agli uffici competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore, nonché presso la Direzione territoriale che risulta titolare della gestione dei crediti oggetto della medesima.
Le proposte presentate a partire dal 28 settembre 2024, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136/2024, sono sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano e il voto è espresso, ai sensi dell’art. 107 del CCII, dalla Direzione territoriale competente.
Qualora la Sede competente sia diversa da quella in cui insiste il Tribunale presso cui è incardinata la procedura di concordato, l’espressione del voto sarà effettuata da tale ultima Direzione, in rappresentanza delle altre Sedi coinvolte sulla base della decisione adottata, con riguardo alla proposta, dal competente Direttore regionale.
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