Il messaggio INPS n. 3553 del 25 ottobre 2024 fornisce indicazioni sulle modalità operative per i contribuenti interessati dalle disposizioni del Decreto legislativo n. 136/2024, (Correttivo del codice per la crisi di impresa e dell’Insolvenza – CCII) che riguardano le transazioni su crediti tributari e contributivi e il loro trattamento nell’ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) e concordato preventivo, così come per i piani di ristrutturazione che richiedono omologa (noti come PRO).
Va sottolineato innanzitutto che la nuova normativa si applica alle proposte presentate dopo il 28 settembre 2024, in conformità all’art. 56, comma 3, del D.Lgs. 136/2024.
Tra le innovazioni principali, spiccano le disposizioni sulla competenza per l’adesione alle proposte preliminari all’ADR o necessarie per il concordato, ambito che in passato era di esclusiva pertinenza dell’Agenzia delle Entrate.
Ecco i dettagli principali forniti dall’Istituto su questi aspetti in attesa di una circolare di istruzioni complessiva.
2) Pagamento crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo
1) Transazione su crediti tributari e contributivi:
A norma del nuovo decreto legislativo 136 2024 il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, inclusi contributi previdenziali e premi, nei confronti degli Enti gestori di previdenza e assicurazioni obbligatorie.
La proposta di transazione deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dall’articolo 63, comma 2 del CCII e depositata presso la Direzione territoriale individuata sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore.
Se ci sono crediti gestiti da più Direzioni territoriali, il deposito avviene presso la Direzione che gestisce il credito di importo maggiore, che assumerà anche un ruolo di coordinamento.
Tempi per la presentazione:
L’adesione alla proposta deve essere manifestata entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione. Questo termine può essere prorogato di:
- 60 giorni, se viene modificata la proposta originale;
- 90 giorni, se la modifica include una nuova proposta.
Competenza decisionale: La competenza a decidere sulla proposta è del Direttore regionale, mentre la sottoscrizione dell’atto negoziale è compito del Direttore dell’ufficio territoriale titolare della gestione del credito.
Adesione e omologazione: Se la proposta riceve adesione dai creditori entro i 90 giorni, il debitore può procedere con la domanda di omologazione. Se invece non vi è adesione, il debitore può comunque richiedere l’omologazione della proposta di transazione.
2) Pagamento crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo
Proposta di pagamento nel concordato: Nell’ambito del concordato preventivo, il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, inclusi i contributi e i premi amministrati dagli Enti previdenziali.
Documentazione: Come per la transazione sui crediti, la proposta deve essere presentata agli uffici competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore, oltre che presso la Direzione territoriale titolare della gestione dei crediti oggetto della proposta.
Voto sulla proposta: Il voto sulla proposta di concordato è espresso dalla Direzione territoriale competente su decisione del Direttore regionale. Se la Direzione competente è diversa da quella del tribunale, il voto sarà espresso da quest’ultima in rappresentanza delle altre sedi coinvolte.
Proposta di modifica o nuova proposta
Se il debitore apporta modifiche sostanziali alla proposta originale, come descritto, il termine di adesione può essere esteso a seconda delle circostanze:
- 60 giorni per modifiche alla proposta;
- 90 giorni per una nuova proposta.
La PEC (Posta Elettronica Certificata) è il mezzo ufficiale di comunicazione tra le parti per notificare l’avvenuto deposito delle proposte e le richieste di omologazione.
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