Fisco e Tributi
24 Ottobre 2024
Il 31 ottobre scade il termine per aderire al Concordato preventivo biennale che offre alcuni benefici premiali con esoneri. L’Agenzia delle Entrate ha fornito linee guida per aderire e il Dl Anticipi ha ampliato la platea. Ecco tutte le novità
di Simona Zazzetta
Il Concordato preventivo biennale (CPB) rappresenta uno strumento introdotto nel 2024, a cui possono accedere contribuenti che svolgono attività d’impresa o professionale e applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) o che adottano il regime forfetario e offre la possibilità di concordare, con l’Agenzia delle Entrate, il reddito imponibile per un biennio, riducendo così il rischio di accertamenti fiscali e garantendo una maggiore prevedibilità. Per poter aderire al CPB il termine ultimo è fissato al 31 ottobre 2024, e può usufruirne anche chi ha già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023.
Sull’utilizzo del CPB, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato a metà settembre le linee guida e in una circolare, Federfarma ha segnalato le indicazioni e i chiarimenti di maggiore interesse per il settore.
Più di recente, il 17 ottobre, l’Agenzia delle Entrate con la “Risoluzione n. 50/E”, ha approvato i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti soggetti agli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e al regime di ravvedimento “speciale” per gli anni 2018-2022, in quanto con il Decreto “Anticipi” è stata ampliata la platea di chi può usufruirne.
I benefici ed effetti derivanti dall’adesione al CPB: pianificazione ed esoneri
L’adesione alla proposta di Concordato preventivo biennale, spiega l’Agenzia “consente di pianificare la propria tassazione per un anno in via sperimentale (2024) per i forfetari e per due anni (2024 e 2025) per i contribuenti Isa. Inoltre, nei confronti di tutti i soggetti che aderiscono non potranno essere effettuati gli accertamenti fiscali previsti dall’articolo 39 del Dpr n. 600/73 (per i redditi da attività di impresa e di lavoro autonomo, ndr.) salvo che non si verifichi una causa di decadenza dal CPB stesso. Ulteriori benefici riguardano i contribuenti che applicano gli Isa, che avranno diritto alle premialità specifiche del regime”.
Inoltre, sottolinea l’analisi di Federfarma “sono riconosciuti tutti i benefici premiali” tra cui alcuni esoneri come quello dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti fiscali, fino a un massimo di 70.000 euro per l’IVA e di 50.000 euro per le imposte dirette; e l’esclusione dalle regole per le società non operative e dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
Requisiti per aderire e cause ostative: differenze tra forfetario e contribuenti Isa
L’agenzia chiarisce le condizioni indispensabili per l’adesione, precisando le cause ostative, vale a dire debiti fiscali o contributivi, omessa dichiarazione dei redditi in uno dei tre anni precedenti, utilizzo di regimi fiscali agevolati, pendenze per reati fiscali o finanziari negli ultimi tre anni. Le condizioni hanno l’obiettivo di evitare distorsioni nell’uso del CPB e di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche nella posizione del contribuente.
Le regole per i regimi forfetari sono parzialmente differenti e l’adesione al CPB è prevista in via del tutto sperimentale per il solo anno 2024 e i contribuenti che hanno iniziato l’attività nell’anno fiscale immediatamente precedente non possono partecipare al concordato preventivo biennale.
L’Agenzia specifica anche che “nel caso in cui un contribuente eserciti due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a ISA, l’Agenzia formulerà due distinte proposte, cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente sia individualmente”.
Modalità di adesione
Per aderire alla proposta l’Age ha messo a disposizione software per l’acquisizione dei dati necessari, il calcolo della proposta di concordato e l’accettazione che va fatta entro il “termine perentorio” del 31 ottobre 2024. Le modalità di adesione cambiano per i contribuenti forfetari e quelli con Indici Isa. I primi possono compilare il quadro LM del modello tramite il servizio “RedditiOnline” oppure l’applicativo della dichiarazione precompilata, per definire il proprio reddito 2024 e valutare se accettare la proposta dell’Amministrazione finanziaria. Per i contribuenti ISA, invece, è disponibile, sul sito dell’Agenzia, il software “Il tuo ISA 2024 CPB” che consente di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale.
Motivi di cessazione del concordato o decadenza
Se nel periodo in cui è attivo il concordato (2024 e 2025) si verificano situazioni che “incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato”, questo cessa. E ciò può succedere, per esempio se cessa o si modifica l’attività, se c’è una contrazione delle basi imponibili di oltre il 30% (a meno che le cause no siano per eventi calamitosi riconosciute dal MEF), operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società, superamento del limite dei ricavi o compensi del 50% per i regimi forfetari.
Mentre è previsto che il contribuente decada dal concordato al verificarsi di casi particolari ritenuti potenzialmente sintomatici di “comportamenti scarsamente affidabili”. Tra cui quelli “riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all’interno dei modelli dichiarativi e al corretto svolgimento di alcuni adempimenti”. Ma anche nel caso in cui, “a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato”. O quando “nella dichiarazione dei redditi risultino dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato”.
Nel caso di decadenza, ricorda Federfarma, “restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti”.
I modelli utilizzati per la dichiarazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli ISA, chiarisce Federfarma, “sono parte integrante dei modelli Redditi. Pertanto, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%”.
Le novità dal Decreto Anticipi: ampliata la platea
Il DL Anticipi (art. 7 DL 155/2024) allarga la platea dei contribuenti che possono aderire al CPB. Come spiegano diverse fonti stampa specializzate, possono aderire coloro che utilizzano gli Isa e che hanno ricavi o compensi fino a circa 5,16 milioni di euro, a patto che non usino metodi forfetari per calcolare il reddito e chi non ha applicato gli Isa negli anni dal 2018 al 2022, perché escluso a causa della pandemia da COVID-19 o perché l’attività non si è svolta in condizioni normali, può comunque accedere a questo regime di ravvedimento.
Per un approfondimento sull’opportunità e la convenienza di aderire al Concordato preventivo biennale vi rinviamo a un precedente approfondimento di farmacista33:
https://www.farmacista33.it/fisco-e-tributi/29804/concordato-preventivo-biennale-applicazione-alle-farmacie-ecco-quando-conviene.html
Fonte:
https://www.mef.gov.it/focus/Concordato-preventivo-biennale-come-aderire-entro-il-31-ottobre-2024/
TAG: PARTITA IVA, PACE CONTRIBUTIVA, ISA
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