Non è passato molto tempo dalla pubblicazione del DPCM 17
settembre 2024, ma le incertezze e le criticità sono già tante. Le
informazioni aggiuntive che i beneficiari del Superbonus dovranno
caricare sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche
(PNCS) in relazione ai lavori antisismici, lo si ricorda, sono
fondamentali per la corretta spettanza della detrazione.
La pena in caso di inadempimento è infatti quella della
decadenza, almeno per le CILAS presentate dopo il 30 marzo 2024. Ma
anche negli altri casi scatta comunque una sanzione salata, pari a
10.000 euro.
Nuovi adempimenti Superbonus: aggiornate le FAQ del PNCS
Per questo motivo, ogni chiarimento è da accogliere
positivamente, ma resta frustrante constatare che anche oggi che
siamo agli “sgoccioli” del Superbonus (almeno sulla carta) bisogna
affidarsi a precisazioni pervenute in corso d’opera e in modo
informale.
Uno dei primi dubbi lasciati aperti dal DPCM, in particolare,
riguarda chi siano i soggetti effettivamente tenuti alla
trasmissione. L’obbligo, cioè, è legato al momento in cui i lavori
sono “conclusi”, ma il decreto non specifica cosa debba
intendersi.
Cosa accade, ad esempio, se manca solo la realizzazione di opere
esterne all’edificio che non c’entrano nulla con il Superbonus?
A questa domanda è stata data risposta in una nuova sezione
aggiornata delle FAQ presenti sul sito del PNCS.
I soggetti obbligati
A individuare chi siano i beneficiari del Superbonus ai quali si
applica il nuovo obbligo comunicativo non è il recente DPCM, ma il
precedente DL 39/2024, che aveva introdotto le novità, demandando
appunto a un successivo DPCM la specificazione dei loro
dettagli.
In particolare, il suo art. 3, co. 3, dispone che a dover
trasmettere i dati aggiuntivi sono coloro:
“a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la
comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter
dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero
l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa
data non hanno concluso i lavori;
b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori
asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato
decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione
del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio
2024”.
Il significato di “lavori conclusi”
Essere o meno obbligati, in sostanza, dipende da quando sono
stati conclusi i lavori. Pertanto, è pervenuta al PNCS una domanda
fondamentale, che recita: “Quale data di conclusione dei lavori
deve essere utilizzata come riferimento per comprendere se sussiste
l’obbligo di comunicazione del DL 39/2024?”.
Nella risposta, si legge che “il PNCS considera come data di
conclusione dei lavori quella di emissione del SAL finale”. Un
chiarimento importante, dal quale discende che chi ha emesso un SAL
finale al 31 dicembre 2023 (con data certa) non deve trasmettere
alcuna informazione, a prescindere da qualsiasi altra variabile. Ma
non solo. È lecito ritenere che sia esentato anche chi abbia
trasmesso i modelli di asseverazione relativi al SAL finale nei
primi giorni del 2024, purchè con riferimento a un SAL emesso nel
2023.
Gli altri chiarimenti
L’aggiornamento della sezione FAQ del PNCS offre anche altri
piccoli – ma sempre utili – chiarimenti. Tra questi, innanzitutto,
la specificazione che nel caso in cui non siano state sostenute
spese relative all’intervento antisismico agevolato nel 2024, il
relativo campo va comunque obbligatoriamente compilato, inserendo
il valore “0,00”.
Poi, il PNCS spiega che i dati relativi all’Allegato B da
inserire sul Portale devono essere conformi a quelli del modulo già
consegnato a suo tempo agli enti preposti, dunque senza effettuare
“perfezionamenti”. I dati economici che deve inserire il direttore
dei lavori, inoltre, devono essere indicati sempre comprensivi di
IVA.
Infine, il PNCS precisa che nella sua nuova versione è adesso
possibile riferire a una sola pratica più riferimenti catastali,
mentre resta ancora “in fase di sviluppo” la funzionalità
che permette di compilare l’asseverazione del collaudatore.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it
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