Nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8 ottobre 2024 è stata pubblicata la Legge 7 ottobre 2024 n. 143, di conversione, con modificazioni, del DL 9 agosto 2024 n. 113, recante “ Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico “ ( cd. DL Omnibus ).
Di seguito le principali novità in materia di lavoro :
Agevolazioni neo- residenti ( art. 2 ) – L’articolo 2 raddoppia da 100.000 a 200.000 l’importo dell’imposta agevolata per i redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente al 10 agosto 2024. Il regime fiscale agevolato è quello previsto all’ art. 24-bis del TUIR e consente ai neo-residenti di corrispondere, per l’intero reddito generato al di fuori del territorio italiano, un’imposta forfettaria di 200.000 euro per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia dal 10 agosto 2024, ovvero di 100.000 euro per le persone fisiche che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia prima del 10 agosto 2024. L’ accesso al regime agevolato è consentito a tutte le persone fisiche che decidono di spostare la propria residenza fiscale in Italia, a condizione che non siano stati residenti nel Paese per almeno 9 degli ultimi 10 anni. L’agevolazione può essere estesa ai familiari ( art. 433 Cod. Civ. ), che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per lo stesso periodo antecedente almeno 9 dei 10 periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione. Per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell’opzione, l’imposta sostitutiva è pari a 25.000 euro annui (importo non modificato dal decreto Omnibus).Una volta riconosciuta, l’agevolazione è valida per 15 anni, ferma restando la possibilità per il contribuente di rinunciarvi in qualsiasi momento, e decade automaticamente in caso di mancato pagamento, parziale o totale, dell’imposta sostitutiva.
Bonus natale per dipendenti ( art. 2 – bis ) – Inserito in sede di conversione, il cd. Bonus Natale consiste in un bonus una tantum, di importo paria 100 €, erogato in prossimità delle festività natalizie e più precisamente con la tredicesima mensilità.
La gratifica verrà erogata su richiesta del lavoratore interessato a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti :
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trova nelle condizioni previste per le detrazioni di figli a carico ( art. 12, c. 2, del TUIR ), oppure se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ( art. 12 , c. 1, lett. c), X° periodo );
c) l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato TUIR.
I datori di lavoro riconoscono l’indennità previa richiesta dell’interessato che indica i codici fiscali del coniuge e dei figli. Solo in sede di conguaglio viene verificata l’effettiva spettanza dell’ indennità e , qualora non sia dovuta saranno gli stessi datori di lavoro a provvedere al recupero.
Per il finanziamento della misura sono stanziati poco più di 100 milioni di euro per il 2024.
Tassazione lavoratori frontalieri ( art. 6 ) – E’ introdotta la possibilità, per alcuni lavoratori frontalieri che risiedono nei Comuni indicati nell’allegato 1 al decreto, di optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera. La somma da pagare, sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, ammonta al 25% delle imposte applicate nel Paese transalpino sullo stesso reddito. In presenza di specifici requisiti individuati dalla norma, l’imposta sostitutiva è riconosciuta per l’attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera nei cantoni dei Grigioni; del Ticino e del Valdese per i datori di lavoro elvetici o aventi una stabile organizzazione o base fissa in Svizzera.
Con la Legge di conversione sono previste ulteriori disposizioni in materia di : credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica ( art. 1 ) ; trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono ( Art. 2-ter ) ; associazioni e società sportive dilettantistiche ( art. 3 ) ; credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 4 ).
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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