Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri edili temporanei e mobili devono dotarsi di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza. La norma di riferimento per la patente a punti è l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del Testo Unico della Sicurezza, riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. All’esito della richiesta il portale permette di scaricare una ricevuta in formato .pdf contenente il codice alfanumerico e univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale. AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato; adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa; possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF); avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati: crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente; crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui: fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto; in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
La patente è revocata in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci sulla sussistenza di uno o più requisiti. Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo, ad esempio l’assenza del DURC, non compromette l’utilizzabilità della patente, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dalla normativa.
Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.
Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, il recupero è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. La commissione terrà conto del rispetto degli obblighi formativi e degli eventuali investimenti in materia di sicurezza. Le imprese senza patente, o con meno di 15 crediti, rischiano una multa pari al 10% del valore dei lavori (non inferiore a 6.000 €) e l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi.
Dal 1° al 31 ottobre 2024, in cui è possibile operare in cantiere presentando un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008.
SANTI GRILLO, commercialista
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