Roma, 2 Ott – Non c’è dubbio che in Italia, tra gli importanti attori della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, la figura del preposto abbia subito i maggiori cambiamenti normativi negli ultimi anni.. Ad esempio, con riferimento alle diverse modifiche al D.Lgs. 81/2008 operate dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021 di conversione.
Tuttavia, quando ci sono modifiche e cambiamenti, sorgono spesso anche dubbi e domande che necessitano di risposte e idonee interpretazioni normative.
Ed infatti non è la prima volta, in questi ultimi anni – era già successo nel 2015 con l’ interpello n. 16/2015, prima delle modifiche normative, ma poi anche nel 2023 con l’ interpello n. 5/2023 – che la Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008, risponde a quesiti di ordine relativi alla figura del preposto, con riferimento all’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, fornendo o provando a fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.
Su questi temi, con particolare attenzione alla presenza del preposto nelle attività in appalto, è stato pubblicato il 30 settembre 2024 un nuovo interpello – ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni – l’Interpello n. 4/2024, approvato nella seduta della Commissione del 19 settembre 2024. Interpello che si sofferma sul “quesito in merito alla corretta interpretazione della modifica all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146”.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
L’interpello 4/2024 e il quesito della Camera di Commercio di Modena
Ricordiamo che i quesiti alla Commissione Interpelli possono essere inoltrati dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
In questo caso ad avanzare una istanza di interpello è stata la Camera di Commercio di Modena, come era stato anche per l’Interpello n. 5/2023 che, come vedremo, verrà ampiamente citato dalla Commissione.
L’istanza di interpello è stata avanzata per conoscere il parere della Commissione in merito ai seguenti quesiti:
- se in un’attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto. A titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l’attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l’uno nei confronti dell’altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;
- se in un’attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente;
- se in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto.
Le premesse della Commissione Interpelli
Nelle premesse della Commissione le principali indicazioni riguardano il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Si indica che:
- l’articolo 2 (Definizioni) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lettera e) definisce il “preposto” come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
- l’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lett. b-bis) “prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono”: ‘(…) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività’;
- l’articolo 19 (Obblighi del preposto) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lett. a), prevede che, “in riferimento alle attività indicate all’articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono”: ‘sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti’;
- il medesimo articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lett. f) “prevede che (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano ‘segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta’”;
- sempre l’articolo 19 al comma 1, lett. f-bis) – introdotto nel Testo Unico dalla Legge 215/2021 – dispone “che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze”, devono: ‘(…) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate‘;
- l’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del D.Lgs. 81/2008 al comma 8-bis (anche in questo caso introdotto dalla Legge 215/2021) prevede che ‘Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto’;
- infine l’articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) del D.Lgs. 81/2008 “prevede, al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione, tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) e dell’articolo 26, comma 8-bis”.
Tuttavia nelle premesse, e nella risposta, è citato anche l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, di questa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che “ha trattato in parte la problematica in questione”.
L’interpello 4/2024: la risposta della Commissione Interpelli
Veniamo alle risposte della Commissione Interpelli.
Innanzitutto la Commissione ritiene che, con riferimento al primo e al terzo quesito inviato dalla Camera di Commercio di Modena, “debba ribadirsi quanto già rappresentato con il citato interpello n. 5 del 1° dicembre 2023”.
Nel suddetto interpello – come ricordato dalla Commissione – si indica, in particolare, che ‘dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro’.
Pertanto – continua la Commissione nel nuovo interpello – “in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività”.
Inoltre, in conclusione, la Commissione evidenzia che “proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi”.
Tiziano Menduto
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