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Il Codice delle crisi d’impresa: novità per la ristrutturazione dei debiti fiscali.
Con la pubblicazione del terzo decreto correttivo del Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza, avvenuta il 27 settembre 2024 nella Gazzetta Ufficiale, sono state introdotte ulteriori novità normative. Il Decreto legislativo rappresenta un importante aggiornamento cje ha come obiettivo quello di migliorare la gestione delle crisi aziendali e rendere più chiara l’applicazione delle norme fiscali.
Le novità principali: falcidia e piani di ristrutturazione
Tra i principali aggiornamenti, si trova l’introduzione della “falcidia” per la composizione negoziata e i piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione. Il legislatore ha voluto semplificare le disposizioni in vigore, cercando di risolvere problemi interpretativi, con l’intento di agevolare i contribuenti e ottimizzare le procedure di gestione delle crisi e insolvenze.
Le applicazione delle modifiche
Le modifiche al Codice delle crisi d’impresa hanno natura correttiva e sono applicabili ai procedimenti pendenti e a quelli futuri, salvo diverse indicazioni. Tutto questo punta a garantire una maggiore chiarezza e uniformità nella gestione dei casi di insolvenza.
Nuovi strumenti per la composizione negoziata
Una delle novità più significative, riguarda la possibilità di proporre un accordo transattivo all’Agenzia delle Entrate durante le trattative per la composizione negoziata. Questa proposta può prevedere un pagamento parziale o dilazionato dei debiti e delle sanzioni, escludendo però gli enti assicurativi e previdenziali, nonché i tributi legati all’Unione europea.
L’Agenzia delle Entrate deve essere messa in condizione di valutare la validità della proposta, che deve essere supportata da una relazione di un professionista indipendente. Questo documento dovrà attestare la convenienza dell’accordo rispetto ad una possibile liquidazione e verificare la completezza dei dati aziendali.
Il ruolo del Tribunale
L’accordo, una volta firmato dalle parti, deve essere depositato presso il Tribunale competente, che ne verifica la regolarità formale e autorizza l’esecuzione. Il Tribunale avrà, se necessario anche il potere di dichiarare l’accordo inefficace.
Piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione
Un altro aspetto rilevante è il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, una procedura che semplifica la gestione delle crisi aziendali senza il vincolo delle cause legittime di prelazione. Per l’avvio del piano è necessaria l’approvazione unanime dei creditori, permettendo il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi.
Anche in questo caso, un professionista indipendente dovrà attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, che deve risultare più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.
Ristrutturazione e transazioni fiscali
Inoltre è stato istituito un codice per coordinare meglio la disciplina della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione. La proposta di transazione, in caso di concordato in continuità, non può essere inferiore a quanto si otterrebbe con una liquidazione giudiziale.
In questo caso, gli enti creditori devono esprimere la loro adesione entro novanta giorni dal deposito della proposta, con possibilità di proroga in caso di modifiche. Il perfezionamento della transazione e la richiesta di omologazione devono procedere contemporaneamente, con possibilità per gli enti pubblici di opporsi entro 30 giorni.
In conclusione
Le novità introdotte dal Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza puntano di fatto, a migliorare le relazioni tra aziende in difficoltà e il fisco, consentendo piani di ristrutturazione del debito e accordi transattivi. L’Agenzia delle Entrate, in particolare, diventa attore centrale nella gestione dei debiti fiscali, con l’obiettivo di trovare soluzioni sostenibili per le imprese in crisi.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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