Dal 1° ottobre 2024 sarà vietato operare nei cantieri edili a tutte le aziende che non posseggono la cosiddetta patente a crediti, le cui modalità di presentazione della domanda sono state recentemente pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo sistema è stato introdotto con il decreto Pnrr per imprimere una stretta in ambito sicurezza sul lavoro sulla scia dei numeri drammatici degli incidenti mortali nei cantieri edili e non solo. Alle aziende saranno assegnati 30 punti iniziali e nel caso si scenda sotto i 15 scatterà il divieto di operare in cantiere, salvo il recupero di crediti, possibile attraverso una serie di misure a carico dell’impresa. Di seguito le regole della nuova patente e le modalità per fare richiesta.
Chi deve avere la patente a crediti
Sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, temporanei o mobili. Come chiarisce l’Ispettorato del lavoro in una circolare diramata recentemente, lo strumento è obbligatorio per le imprese – non necessariamente qualificabili come edili – e per i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Esclusi invece i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (quali ad esempio ingegneri, architetti, geometri).
Come richiederla
La domanda per richiedere la patente a crediti deve essere inviata in via telematica accedendo al portale dell’Ispettorato del Lavoro tramite Spid o Cie. Il portale sarà attivo dal 1° ottobre, ma fino al 31 dello stesso mese sarà possibile inviare tramite Pec l’autocertificazione dei requisiti richiesti. Tra questi l’iscrizione alla Camera di commercio, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc) valido; la certificazione di regolarità fiscale (Durf) e l’adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro. Possono presentare la domanda il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche tramite delega scritta a un altro soggetto. Una volta inoltrata la richiesta, il portale genera un codice associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.
Come funzionano i crediti
La patente parte da un minimo di 30 punti, che possono essere incrementati fino ad un massimo di 100 in base ad alcuni criteri che vanno dalla storicità dell’azienda alle attività, investimenti e formazione. I punti vengono sottratti in seguito a specifiche violazioni: per l’omessa elaborazione del Dvr (documento di valutazione dei rischi) la decurtazione è di 5 punti; per l’infortunio mortale di un dipendente, causato dalla violazione delle norme sulla prevenzione, i crediti decurtati saranno 20. Per le imprese è possibile recuperare punti tramite una serie di attività, quali investimenti in formazione per la sicurezza aggiuntiva e l’adozione di standard contrattuali certificati. Viene prevista l’aggiunta di un credito per ogni biennio di attività senza violazioni, fino a un massimo di 20. Il raggiungimento del tetto massimo di 100 crediti richiede almeno 40 anni di attività senza violazioni.
Se la patente scende al di sotto dei 15 crediti, all’azienda (o lavoratore autonomo) non sarà più possibile continuare ad operare in cantiere, a meno che i punti non vengano recuperati, e comunque salvo “il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30 per cento del valore del contratto”. In caso di infortunio da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi nel caso si riscontri una “marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori”. La durata della sospensione viene decisa “tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive”. Dunque, specifica l’Ispettorato, bisognerà tenere conto sia delle conseguenze dell’evento infortunistico, sia della gravità delle violazioni, sia delle eventuali recidive.
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