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Il TAR Lazio conferma che risulta necessaria l’autorizzazione paesaggistica quando l’impianto di condizionamento è visibile dalla strada pubblica
Un semplice condizionatore può trasformarsi in un rompicapo legale! Il caso di oggi discusso dal Tar Lazio nella sentenza n. 13771/2024 mette in luce le complesse interazioni tra comfort domestico e normative edilizie.
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Ma torniamo al caso di oggi che svela le insidie delle autorizzazioni paesaggistiche e le sfide del vivere moderno.
Come bisogna regolarsi per l’apposizione in facciata dell’unità esterna di un condizionatore in area paesaggisticamente vincolata?
Il protagonista del caso presentava in Comune una CIL (Comunicazione di inizio lavori) per l’installazione di una tenda avvolgibile a chiusura di una loggia e di un condizionatore in facciata. Tuttavia, il Comune, a seguito di un sopralluogo, contestava la legittimità delle opere, avviando un procedimento per l’emissione dell’ordinanza di demolizione.
Nel dettaglio, le opere contestate, installate in area paesaggistica, era così configurate:
- chiusura della loggia: il primo intervento consisteva nella chiusura di una loggia, originariamente aperta su tre lati, al secondo piano dell’edificio. Questa chiusura era stata effettuata mediante l’installazione di pannelli auto avvolgenti in PVC trasparente, scorrenti in una struttura intelaiata in alluminio che avevano trasformato uno spazio aperto in uno chiuso, aumentando così la volumetria dell’immobile. Il Comune riteneva che tale intervento non potesse essere considerato come una semplice tenda parasole, ma piuttosto come una vera e propria veranda, soggetta a permesso di costruire;
- installazione del motore del condizionatore: il secondo intervento contestato riguardava l’installazione di un motore per il condizionamento dell’aria, posizionato su di una facciata secondaria dell’edificio. L’amministrazione comunale evidenziava che, essendo il motore visibile dallo spazio pubblico, era necessaria l’autorizzazione paesaggistica per la sua installazione.
Il proprietario delle opere descritte ricorreva al Tar, appellandosi a:
- D.P.R. 380/2001, attività edilizia libera. Il ricorrente sosteneva che le opere rientrassero nell’ambito dell’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 2, in quanto si trattava di una struttura accessoria per la protezione dagli agenti atmosferici, assimilabile a una pergotenda. Lo spazio che ne derivava, non ermeticamente chiuso, non poteva paragonarsi ad uno spazio interno all’abitazione;
- D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. Il ricorrente faceva riferimento al punto A.22 dell’Allegato A, che esclude dall’autorizzazione paesaggistica l’installazione di tende parasole su terrazze e spazi pertinenziali ad uso privato;
- normative specifiche per impianti esterni: per quanto riguarda il condizionatore, il ricorrente invocava l’articolo 3 del D.P.R. n. 31 del 2017 in combinato disposto con il punto A.5 dell’Allegato A, sostenendo che l’installazione non necessitava di autorizzazione paesaggistica, poiché avvenuta su un prospetto secondario e non visibile dalla pubblica via. Il motore, data la distanza dalla strada pubblica, sarebbe stato percepibile al pari di un “puntino bianco” sulla facciata.
Tar Lazio: il condizionatore anche se installato su facciata secondaria, se visibile da strada o area pubblica, necessita di autorizzazione paesaggistica
Brevemente, per quel che riguarda la chiusura della loggia, i giudici chiariscono che non si tratta di una pergotenda, ma di una veranda. Essi citano in proposito il Consiglio di Stato:
Ciò che contraddistingue la veranda e consente la sua sussumibilità sotto la categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia – richiedenti il previo rilascio del permesso di costruire – è la realizzazione di un ambiente (anziché identico) assimilabile a quello interno all’abitazione, in ragione della trasformazione di un elemento accessorio aperto in uno spazio chiuso; ciò, prescindendo dall’eventuale diversità dei valori termici, energetici o di isolamento acustico, che, anche ove non coincidenti con quelli degli ambienti ab origine residenziali, non impedirebbero di configurare, comunque, un ambiente chiuso e, dunque, abitabile per la conformazione tecnica dell’opera e il risultato prodotto dalla sua installazione (chiusura del balcone), pure ove ciò sia stimato possa avvenire soltanto in corrispondenza di alcuni periodi dell’anno.
Insomma, la veranda è considerata tale e assoggettabile ad un intervento di ristrutturazione edilizia che richiede un permesso di costruire quando trasforma uno spazio aperto in uno chiuso, creando un ambiente simile a quello interno della casa. Anche se la veranda potrebbe avere caratteristiche diverse in termini di isolamento termico o acustico rispetto agli altri ambienti, questo non cambia il fatto che diventa uno spazio chiuso e abitabile, a prescindere che possa essere utilizzato solo in determinati periodi dell’anno.
Condizionatore e normative specifiche per gli impianti esterni in area paesaggistica
Il Tar spiega che sulla base della lettura coordinata del punto A.5 e del punto B.7 (D.P.R. n. 31/2017) , deve ritenersi che:
l’elemento della visibilità dell’impianto dalla pubblica via sia di per sé decisivo nel senso di imporre l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, non rilevando – ogni qualvolta tale visibilità sussista – la circostanza che l’installazione sia avvenuta su un prospetto diverso da quello principale.
Nel caso specifico, dopo aver effettuato dei controlli, l’amministrazione ha notato che il motore del condizionatore è visibile da alcune strade. Questo è sufficiente per richiedere un’autorizzazione paesaggistica. Non è possibile considerare quanto sia visibile l’impianto dalla strada, come sostiene il ricorrente dicendo che si vede solo “un puntino bianco”.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus:
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/condizionatore-in-area-paesaggistica-quando-occorre-l-autorizzazione/
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